E' possibile consultare il vecchio Statuto FIGG qui.
Lo statuto ancora più antecedente, in vigore fino al 21 Aprile del 2001, è consultabile qui .
TITOLO PRIMO – Costituzione e scopi
1.Denominazione e costituzione
La Federazione Italiana Gioco Go (FIGG), fondata a Milano nel 1989 per atto pubblico con il compito di dirigere con unità d’intenti il movimento goistico nazionale, svolgendo opera di coordinamento e di regolamentazione tecnica, nonché di incremento e di diffusione dell’attività goistica, è costituita da tutti i soggetti aderenti che praticano in Italia il gioco del Go o che ne condividono gli scopi.
2.Oggetto
La FIGG ha lo scopo di promuovere, organizzare, regolamentare e diffondere il gioco del Go, conosciuto anche come Igo, Weiqi e Baduk, e la pratica dello stesso in tutte le forme.
La FIGG favorisce in tutti i campi lo sviluppo dell’attività del Go e ne promuove, dirige e coordina lo studio, la ricerca e l’attività sportiva agonistica e non, in ogni sua manifestazione.
3.Caratteri dell’associazione
La FIGG è un’associazione senza fini di lucro diretto od indiretto ed è estranea ad ogni influenza di religione, di politica e di razza. Le norme statutarie e regolamentari si ispirano al principio di democrazia interna, al principio di partecipazione all’attività del Go da parte di chiunque, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, a quello della trasparenza degli atti e in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale.
4.Durata e Sede
La durata della FIGG è illimitata e la sede legale è a Pisa. La variazione della sede legale all’interno del Comune di Pisa non costituisce variazione del presente Statuto.
Il Consiglio Federale può istituire (anche non in coincidenza con la sede legale) sedi secondarie, uffici amministrativi, ovvero sezioni distaccate, sempre per il perseguimento degli scopi e delle finalità associative.
5.Organismi nazionali
Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o delle Discipline Sportive Associate e/o degli Enti di Promozione Sportiva cui la FIGG si affilia mediante delibera del Consiglio Federale.
6.Organismi sovranazionali
La FIGG è membro dell’European Go Federation (EGF) e dell’International Go Federation (IGF), riconosciuta da SportAccord, ed è l’unico ente riconosciuto da tali Federazioni nel territorio dello Stato Italiano. Può associarsi ed affiliarsi ad altri organismi a carattere internazionale.
7.Scopi
La FIGG compie in generale tutti gli atti rivolti direttamente o indirettamente alla realizzazione dei seguenti scopi:
a)lo sviluppo, la propaganda, l’organizzazione, la regolamentazione e la disciplina del Go, in tutte le sue forme e manifestazioni, nel territorio nazionale;
b)la promozione dell’attività goistica intesa come elemento di formazione morale, culturale e sociale del goista;
c)la tutela e la salvaguardia della salute dell’atleta anche al fine di garantire il corretto svolgimento delle gare;
d)lo sviluppo dell’attività sportiva, sia essa agonistica o amatoriale;
e)lo sviluppo, in particolare, dell’attività agonistica finalizzata all’attività internazionale ed alla partecipazione alle manifestazioni internazionali;
f)la promozione dell’attività scolastica, dell’attività giovanile e dell’insegnamento del Go;
g)lo sviluppo delle relazioni con le Federazioni Nazionali ed Estere, finalizzate a stipulare e regolare accordi di reciprocità nell’ambito dell’attività sportiva e propagandistica, nonché di assistenza agli associati;
h)l’organizzazione dei Campionati Italiani e delle altre manifestazioni agonistiche, sportive, culturali e sociali;
i)la promozione dello spirito del fair play;
l)la prevenzione e la repressione dell’uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche;
m)l’attività di produzione, di cura, di edizione e distribuzione di stampe periodiche e non;
n)l’organizzazione di ogni altro servizio ed attività idonei al raggiungimento degli scopi.
TITOLO SECONDO – Soci
8.Soci
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci della FIGG tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive di diritto privato senza scopo di lucro o economico, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi della FIGG. Tutti i soci hanno uguali diritti secondo le norme statutarie e regolamentari. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La validità della qualità di socio è subordinata al versamento della quota associativa e alla compilazione dei moduli per il trattamento dei dati personali.
9.Diritti
I soci hanno diritto:
a)a partecipare alle Assemblee con diritto di voto secondo le norme statutarie e regolamentari;
b)a partecipare all’attività ufficiale in base ai regolamenti specifici, nonché, secondo le norme federali, a quella internazionale;
c)ad organizzare manifestazioni goistiche e promozionali secondo le norme emanate dagli Organi federali competenti;
d)a fruire dei vantaggi e delle agevolazioni a loro riservate eventualmente disposti;
e)ad accedere a pieno titolo, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, alle cariche federali;
10.Doveri
I soci sono dovuti:
a)ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli Organi;
b)a mantenere sempre un comportamento corretto e compatibile con gli scopi e le finalità della FIGG;
c)a corrispondere la quota associativa;
d)ad attenersi ai principi di lealtà e probità;
e) ad accettare i provvedimenti nell’ambito sportivo adottati dagli Organi e dalle entità previste dallo Statuto e dai Regolamenti;
11.Tipologie
Le tipologie associative sono demandate al Regolamento Organico. Possono essere istituite tipologie associative di vario tipo, anche legate all’età, al sesso ed alla categoria e alla qualifica del socio.
12.Titoli o cariche onorifiche
Le persone che si siano distinte per alti meriti possono essere insignite di titoli o cariche onorifiche. Le modalità e le tipologie sono demandate al Regolamento Organico.
13.Quote
Le quote sono stabilite dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio Federale o dell’Assemblea stessa. Ad ogni tipologia associativa corrisponde una particolare quota. Le quote ed i contributi associativi versati non sono né restituibili, né trasmissibili, né rivalutabili.
14.Ammissione
L’aspirante socio deve presentare al Consiglio Federale la domanda d’ammissione debitamente compilata e firmata. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Federale, il cui giudizio negativo può essere espresso esclusivamente a causa di vizi formali e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea Generale.
15.Esclusione
La qualifica di socio si perde per:
a)recesso da parte del socio dandone comunicazione al Consiglio Federale;
b)mancato pagamento della quota, in conformità a quanto previsto nel Regolamento Organico;
c)radiazione;
d)decesso, o scioglimento o trasformazione in soggetto non previsto dall’articolo 8 per gli enti.
La cessazione di appartenenza alla FIGG comporta la perdita di ogni diritto nei confronti della stessa.
16.Radiazione
La radiazione è determinata da gravi infrazioni alle norme e nella vita associativa come:
a)il persistere di atti di indisciplina o comportamenti scorretti che costituiscono violazioni di norme statutarie o regolamenti o di deliberazione degli Organi;
b)svolgere o tentare di svolgere attività contrarie agli scopi o agli interessi della FIGG;
c)arrecare o poter arrecare danni gravi, materiali o morali, alla FIGG o alla sua immagine;
Il socio interessato dall’esclusione per radiazione ha 30 giorni di tempo dal provvedimento per chiedere la convocazione dell’Assemblea Generale, alla quale deve essere convocato, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti a fondamento del provvedimento.
L’avvenuta esclusione per radiazione comporta l’impossibilità per l’interessato di essere nuovamente ammesso alla FIGG, salvo diversamente previsto dal Regolamento Organico.
TITOLO TERZO – Ordinamento
17.Organi
Gli Organi della FIGG sono: a) Assemblea Generale (AG)
b)Consiglio Federale (CF)
c)Collegio dei Revisori dei Conti (CRC)
d)Collegio dei Probi Viri (CPV)
e)Commissioni (COM)
f)Presidente (PF)
g)Vicepresidenti (VP)
h)Segretario (SF)
i)Tesoriere (TF)
18.Durata
Gli Organi federali restano in carica quattro anni, in coincidenza con il ciclo olimpico, salvo i casi di decadenza anticipata previsti dal presente Statuto. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica sino alla scadenza del quadriennio stesso.
19.Cariche e Rimborsi
Tutte le cariche sociali sono conferite, assunte ed assolte a titolo gratuito, salvo diversa indicazione, e su specifica autorizzazione del Consiglio Federale attribuiscono esclusivamente il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse della FIGG.
20.Assemblea Generale
L’Assemblea Generale è il massimo Organo della FIGG. Ad essa spettano poteri deliberativi e si riunisce in sessione ordinaria e in sessione straordinaria e può essere in entrambi i casi elettiva. Il Consiglio Federale garantisce la tempestiva pubblicità dell’indizione assembleare con ogni mezzo idoneo, ivi compreso il sito Internet federale.
21.Convocazione dell’Assemblea Generale
E’ competente alla convocazione dell’Assemblea Generale l’Organo di volta in volta espressamente indicato nel presente Statuto, a seconda delle varie fattispecie nello stesso indicate. L’Assemblea Generale, fatto salvo quanto disposto altrimenti, è valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, con la presenza di qualunque numero di aventi diritto al voto. L’avviso di convocazione deve indicare il giorno, l’ora, il luogo della prima e della seconda convocazione, entro sette giorni, e l’ordine del giorno dell’Assemblea.
Sono demandate al Regolamento Organico possibili modalità di modifica della convocazione, ivi compreso l’ordine del giorno, motivate dal carattere di urgenza, importanza o imprevedibilità.
22.Assemblea Generale ordinaria
L’Assemblea Generale in sessione ordinaria:
a) viene indetta dal Consiglio Federale e convocata dal Presidente Federale; b) deve essere convocata almeno 60 giorni prima della data stabilita;
c) approva la Relazione morale e finanziaria con valore di fiducia per il Consiglio Federale; d) approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo;
e) delibera sulle quote;
f) delibera sull’approvazione e sulle proposte di modifica del Regolamento Organico; g) delibera su tutti gli altri argomenti posti all’Ordine del Giorno.
23.Assemblea Generale straordinaria
L’Assemblea Generale in sessione straordinaria:
a)deve essere convocata almeno 30 giorni prima della data stabilita;
b)deve essere celebrata entro 90 giorni dall’evento che l’ha resa necessaria;
c)può essere richiesta da almeno un terzo dei membri del Consiglio Federale, a seguito di richiesta motivata di almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto e negli altri casi previsti dal presente Statuto;
d)può essere convocata anche in concomitanza dell’Assemblea Generale in sessione ordinaria;
e)delibera sulle proposte di modifica del Regolamento Organico e del presente Statuto e sullo scioglimento della FIGG;
f)delibera su tutti gli altri argomenti posti all’Ordine del Giorno.
24.Assemblea Generale elettiva
Si tiene normalmente ogni quattro anni entro il 31 Marzo dell’anno successivo a quello della celebrazione dei giochi olimpici estivi. Essa:
a)viene indetta dal Consiglio Federale e convocata dal Presidente Federale;
b)deve essere convocata almeno 90 giorni prima della data stabilita;
c)può essere convocata in sessione ordinaria o straordinaria;
d)consente un rinnovo totale o parziale a scrutinio segreto, con votazioni separate e successive, del Consiglio Federale, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probi Viri;
e)delibera su tutti gli altri argomenti posti all’Ordine del Giorno.
25.Composizione dell’Assemblea Generale
L’Assemblea Generale è composta da tutti i soci, presenti di persona o in delega. Ogni socio può essere portatore di massimo 5 deleghe. La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta agli enti e alle persone fisiche maggiorenni. È preclusa in ogni caso la partecipazione a chiunque sia stata irrogata una sanzione in corso di esecuzione che preveda questo provvedimento ed a quanti non siano in regola con il pagamento delle quote o con la compilazione dei moduli per il trattamento dei dati personali.
26.Votazioni in Assemblea Generale
Le deliberazioni dell’Assemblea Generale, fatto salvo quanto disposto altrimenti, sono prese con la metà più uno dei voti presenti o rappresentati. Le astensioni non vengono computate nel numero dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Le modalità di votazione sono demandate al Regolamento Organico.
27.Consiglio Federale
Il Consiglio Federale dirige ed amministra l’attività federale, predispone i programmi in conformità alle direttive approvate dall’Assemblea Generale e ne cura l’attuazione per perseguire i fini istituzionali. E’ costituito da 5 membri, eletti dall’Assemblea Generale secondo la procedura prescritta dal presente Statuto e dal Regolamento Organico e sono rieleggibili. Hanno tutti voto uguale e deliberativo. Il Consiglio Federale è validamente costituito qualora siano presenti il Presidente o chi ne fa le veci ed almeno la metà dei consiglieri. Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile, può essere espresso in modo palese o segreto e può avvenire anche per via elettronica.
28.Cariche nel Consiglio Federale
Nella sua prima riunione, da tenersi dopo la celebrazione della Assemblea Generale elettiva, il Consiglio Federale elegge al suo interno il Presidente, fino a due Vicepresidenti di cui uno vicario, il Segretario e il Tesoriere. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione della carica, impedimento definitivo di Presidente, Vicepresidente, Segretario o Tesoriere, o altro motivo di cessazione dalla carica si procede ad una nuova elezione, totale o parziale.
29.Riunioni del Consiglio Federale
Il Consiglio Federale si riunisce almeno 4 volte all’anno, e ogni qualvolta riterrà il Presidente o quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno due dei suoi membri. Possono svolgersi di persona ma anche con mezzi di telecomunicazione quali
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente vicario o da un consigliere incaricato. Alle riunioni possono partecipare senza diritto di voto membri del Collegio dei Probi Viri e del Collegio dei Revisori dei Conti, ed è facoltà del Consiglio Federale invitare altri per esigenze motivate.
30.Compiti del Consiglio Federale
Il Consiglio Federale, in particolare:
a) dà esecuzione alle delibere dell’Assemblea Generale;
b) individua specifici settori di attività di interesse federale e ne delega fiduciariamente la cura a Commissioni o Incaricati, di cui esamina ed approva i programmi;
c) emana i Regolamenti federali e ne cura le eventuali modifiche; d) ratifica i provvedimenti adottati in via d’urgenza dal Presidente;
e) approva il bilancio d’esercizio annuale da presentare in Assemblea Generale;
f) approva il bilancio di previsione da presentare in Assemblea Generale e le variazioni al bilancio stesso;
g) amministra i fondi a disposizione;
h) vigila sull’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti;
i) propone annualmente all’Assemblea Generale l’ammontare delle quote;
l) sceglie la località e la data delle Assemblee Generali e delibera l’ordine del giorno assembleare, salvo i casi diversamente normati;
m) sceglie la località e la data dei Campionati Nazionali; n) approva il calendario ufficiale;
o) nomina i rappresentanti negli Enti nazionali ed internazionali;
p) designa i nominativi da proporre all’Assemblea Generale per l’assegnazione di titoli onorifici; q) delibera sulle richieste di ammissione di nuovi soci;
r) coadiuva il Presidente nella predisposizione della Relazione morale e finanziaria della gestione federale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale con valore di fiducia;
s) delibera le iscrizioni agli Albi Federali;
t) emana le disposizioni di attuazione per l’ammissione di nuovi soci;
u) è l’unico organo competente a fornire l’interpretazione delle norme regolamentari e delle norme statutarie;
v) delibera inoltre su quant’altro non previsto dal presente articolo nel rispetto delle singole sfere di competenza, purché siano sempre rispettati i principi generali ispiratori dello Statuto e le disposizioni delle altre norme di carattere regolamentare.
31.Decadenza, sfiducia e dimissioni
I consiglieri federali che, salvo legittimo impedimento, non prendono parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Federale decadono automaticamente dalla carica.
I consiglieri federali possono essere posti a formale voto di sfiducia alla prima Assemblea Generale utile in sessione ordinaria o straordinaria su proposta motivata del Consiglio Federale o di almeno 15 aventi diritto di voto. L’esito favorevole alla sfiducia comporta la decadenza automatica da tutte le cariche ricoperte.
In caso di dimissioni, decadenza, sfiducia, non accettazione della carica, impedimento definitivo o altro motivo di cessazione dalla carica di consigliere in numero tale da non dare luogo a decadenza dell’intero Consiglio Federale, e cioè in numero inferiore alla metà più uno dei consiglieri anche non contemporaneamente nell’arco del quadriennio, si procede all’integrazione del Consiglio Federale chiamando a far parte dello stesso i membri che nell’ultima elezione risultino i primi dei non eletti, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti dell’ultimo risultato eletto. Nel caso non sia possibile procedere in questo modo o in caso di decadenza del Consiglio Federale, si procederà a nuove elezioni alla prima Assemblea Generale utile in sessione ordinaria o straordinaria.
Le dimissioni che originano la decadenza del Consiglio Federale sono irrevocabili. La decadenza per qualsiasi causa del Consiglio Federale si estende a tutte le cariche e gli incarichi ad eccezione del Collegio dei Revisori dei Conti e al Collegio dei Probi Viri.
32.Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove la sua istituzione venga deliberata dall’Assemblea Generale o si renda necessaria per legge, è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea Generale. Possono essere scelti anche tra soggetti non soci e a titolo oneroso. I Revisori dei Conti eleggono al loro interno il Presidente, durano in carica 4 anni in coincidenza con il ciclo olimpico, sono rieleggibili e non decadono qualora dovesse decadere il Consiglio Federale. I membri supplenti subentrano solo in caso di decesso, rinuncia, dimissioni o decadenza di un membro effettivo. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri effettivi e le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.
Le modalità di funzionamento, la reintegrazione e la decadenza sono demandate al Regolamento Organico.
33.Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi su convocazione del Presidente dello stesso e ha il compito di:
a)esercitare il controllo amministrativo e contabile su tutta la gestione e accertare la regolare tenuta della contabilità della FIGG;
b)verificare, almeno annualmente, l’esatta corrispondenza tra le scritture contabili e l’esistenza di cassa;
c)redigere una relazione al bilancio preventivo e al bilancio d’esercizio, nonché alle eventuali proposte di variazione del bilancio stesso;
d)vigilare sull’osservanza delle norme di legge, statutarie e regolamentari nell’ambito amministrativo e contabile.
34.Collegio dei Probi Viri
Il Collegio dei Probi Viri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea Generale. I Probi Viri eleggono al loro interno il Presidente, durano in carica 4 anni in coincidenza con il ciclo olimpico, sono rieleggibili e non decadono qualora dovesse decadere il Consiglio Federale. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri effettivi e le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.
Il Collegio dei Probi Viri è l’organo di giustizia di primo grado della FIGG e agisce in relazione a quanto stabilito dal presente Statuto e dai Regolamenti e per tutti gli altri motivi collegati al concorde andamento della FIGG. Si attiva su propria iniziativa o su richiesta di un Organo o di singoli soci. Le modalità di funzionamento, la reintegrazione e la decadenza sono demandate al Regolamento Organico.
35.Compiti del Collegio dei Probi Viri
Ha il compito di:
a) valutare ed eventualmente emettere sanzioni fino alla radiazione;
b) convocare un’Assemblea Generale straordinaria in caso di gravi accadimenti. Le possibili sanzioni sono demandate al Regolamento Organico.
36.Commissioni
Il Consiglio Federale individua specifici settori di attività e ne delega fiduciariamente la gestione e lo sviluppo a Commissioni appositamente istituite, o a singoli responsabili. In seguito all’atto di nomina nel quale si definiscono la composizione, la durata e le attribuzioni - nell’ambito e nei limiti di quanto previsto dai Regolamenti federali - le Commissioni formulano un programma di attività che il Consiglio Federale deve esaminare ed approvare.
37.Presidente
Il Presidente:
a) rappresenta legalmente a tutti gli effetti la FIGG;
b) convoca su delibera del Consiglio Federale le Assemblee Generale, ordinarie e straordinarie, salvo i casi previsti dal presente Statuto, convoca e presiede il Consiglio Federale dirigendone i lavori;
c) sovrintende gli indirizzi ed i programmi della politica federale e il regolare funzionamento delle attività federali e le coordina, adottando in caso di estrema urgenza le deliberazioni di competenza del Consiglio Federale con l’obbligo di sottoporle alla ratifica dello stesso alla prima riunione utile; d) svolge tutti i compiti demandatigli dal presente Statuto e dai Regolamenti;
e) risponde del buon andamento della FIGG e delle attività federali all’Assemblea Generale.
In caso di impedimento temporaneo del Presidente, l’esercizio delle funzioni è assunto dal Vicepresidente vicario, o, in assenza di quest’ultimo, dal Vicepresidente più anziano in carica.
38.Vicepresidenti
I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni: ad essi possono essere affidati speciali incarichi. Ad uno dei massimo due Vicepresidenti viene attribuita, al momento della elezione, la qualifica di Vicepresidente vicario.
39.Segretario
Al Segretario spetta in particolare:
a)curare la redazione dei verbali;
b)eseguire le delibere degli Organi e del Presidente;
c)informare il Presidente su ogni fatto rilevante per la Federazione;
d)gestire l’archivio federale.
Il Segretario può essere coadiuvato da un Vicesegretario, che ne assume le funzioni in caso di assenza o temporaneo impedimento.
40.Tesoriere
Il Tesoriere si occupa in particolare di:
a)assumere spese su precisa indicazione del Consiglio Federale;
b)compiere tutte le operazioni contabili attive e passive con potere di firma nei limiti fissati dal Consiglio Federale;
c)liquidare i rimborsi spese agli Organi e ai suoi componenti, secondo le modalità e i criteri determinati dai Regolamenti e dal Consiglio Federale;
d)curare la regolare tenuta delle scritture contabili nel rispetto delle normative civilistiche e tributarie;
e)preparare il rendiconto economico e finanziario consuntivo da presentare al Consiglio Federale e successivamente in Assemblea Generale;
f)preparare il rendiconto economico e finanziario preventivo su indicazione del Consiglio Federale;
g)accertare il regolare pagamento delle quote associative.
TITOLO QUARTO – Esercizio finanziario e gestione finanziaria
41.Patrimonio
Il patrimonio della FIGG è costituito da:
a)immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
b)attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
c)patrimonio netto;
d) debiti e fondi.
42.Fondo comune
Il fondo comune non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.
43.Risorse economiche
La FIGG trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
a)quote e contributi degli associati;
b)eredità, donazioni e legati;
c)contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d)contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
e)entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f)proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g)erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h)entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i)altre entrate compatibili con le finalità sociali.
44.Esercizio finanziario e sociale
L’esercizio finanziario e sociale ha la durata di un anno e coincide con l’anno solare.
45.Rendiconto economico e finanziario
Il Consiglio Federale deve predisporre il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo da presentare all’Assemblea Generale. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’Assemblea Generale entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio o, qualora sussistano particolari ragioni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea con valore di fiducia, entro 6 mesi.
TITOLO QUINTO – Norme generali
46.Informazione e trasparenza
La FIGG informa i soci di quanto può loro interessare con comunicazioni dirette, con il sito Internet o con altro mezzo ritenuto idoneo.
La FIGG garantisce ai propri soci l’accesso alla documentazione federale secondo le modalità indicate nel Regolamento Organico.
47.Giustizia
La Giustizia federale è amministrata in base al Regolamento Organico.
Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti Federali sono garantiti dalla presenza degli Organi di Giustizia aventi competenza in primo grado, il Collegio dei Probi Viri, ed in secondo grado, l’Assemblea Generale.
Le decisioni di primo grado sono immediatamente esecutive, salvo diversamente previsto, e devono essere sempre, seppur succintamente, motivate.
Deve essere garantito il diritto di difesa e la possibilità di revisione del giudizio nonché il diritto all’impugnazione di tutti i provvedimenti sanzionatori.
Devono, altresì, essere disciplinate l’astensione dei giudicanti, le principali circostanze attenuanti ed aggravanti, il concorso delle une e delle altre.
E’ altresì sancito il principio della riabilitazione, che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
I provvedimenti adottati dagli Organi della FIGG hanno piena e definitiva efficacia nei confronti di tutti i soci.
Nei casi previsti dal Regolamento Organico, le controversie possono essere devolute ad enti terzi riconosciuti a condizione che siano preventivamente esauriti i ricorsi interni alla FIGG.
48.Candidature e Requisiti di eleggibilità
Coloro che concorrono a rivestire cariche federali possono candidarsi per più cariche, ma subito dopo l’eventuale elezione alla prima di esse, e conseguente accettazione della carica, devono immediatamente ed espressamente rinunciare in assemblea alle altre candidature.
Sono eleggibili alle cariche federali coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a)siano maggiorenni;
b)non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino la interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
c)non abbiano riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, sanzioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno da parte della FIGG e di organismi internazionali riconosciuti;
d)chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
e)siano in regola con il pagamento delle quote alla data di presentazione della candidatura.
Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un’attività commerciale collegata all’attività della FIGG.
Sono altresì ineleggibili coloro che abbiano in essere controversie giudiziarie contro la FIGG.
Il venir meno nel corso del mandato di uno solo dei requisiti precedenti comporta l’immediata decadenza delle cariche.
49.Incompatibilità
La carica di componente del Consiglio Federale, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probi Viri è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva all’interno della FIGG.
Chiunque venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l’una o per l’altra delle cariche assunte, entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l’immediata automatica decadenza della carica assunta anteriormente. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l’organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.
50.Modifiche statutarie
Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, debbono essere presentate al Consiglio Federale da almeno un quinto degli aventi diritto di voto. Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l’Assemblea Generale straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni. Il Consiglio Federale può anche indire, su propria iniziativa, l’Assemblea Generale straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno proporre all’Assemblea stessa. Il Consiglio Federale, nell’indire l’Assemblea Generale straordinaria sia su propria iniziativa sia su richiesta dei soci, deve riportare integralmente nell’Ordine del Giorno le proposte di modifica. Per l’approvazione delle proposte di modifica dello
Statuto l’Assemblea è validamente costituita con la presenza di persona o in delega, in prima convocazione di almeno la metà degli aventi diritto di voto; in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto di voto. L’assemblea delibera con la maggioranza dei due terzi dei votanti.
51.Regolamento Organico
Il Regolamento Organico è un documento approvato dall’Assemblea Generale contenente la specifica delle procedure di attuazione delle disposizioni statutarie non espressamente codificate nello Statuto. È approvato a maggioranza semplice degli aventi diritti al voto presenti di persona o in delega in Assemblea Generale. Le proposte di modifica al Regolamento Organico, determinate e specifiche, debbono essere presentate al Consiglio Federale da almeno 15 aventi diritto di voto. Tali modifiche e/o integrazioni vengono poste all’Ordine del Giorno della successiva Assemblea Generale. Il Regolamento Organico è autoritativo per ogni cosa non espressamente regolamentata nel presente Statuto. In caso di sovrapposizioni o contraddizioni, fa fede quanto riportato dallo Statuto.
52.Regolamenti
L’organizzazione e le attività federali sono disciplinate da appositi Regolamenti emanati dal Consiglio Federale per singoli settori di attività ed hanno efficacia immediata.
53.Scioglimento
Lo scioglimento della FIGG deve essere deliberato dall’Assemblea Generale con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
L’Assemblea Generale che delibera lo scioglimento della FIGG nomina un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L’Assemblea Generale, all’atto di scioglimento, delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo della FIGG. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre associazioni che perseguano finalità analoghe, quali la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva dilettantistica, o a fini di pubblica utilità e, comunque, a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
TITOLO SESTO – Disposizioni finali e transitorie
54.Esecutività
Lo Statuto e il Regolamento Organico entrano in vigore dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea Generale.
55.Diritti acquisiti
Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai soci prima dell’entrata in vigore del presente Statuto.
56.Norma finale
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.
57.Norma transitoria per i Soci Onorari
I soggetti nominati Soci Onorari prima dell’entrata in vigore del presente Statuto, dopo essere stati insigniti obbligatoriamente di un titolo onorifico equipollente secondo quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento Organico e in deroga all’art.55, cessano di appartenere alla relativa tipologia associativa e decadono da soci qualora non siano anche Soci Effettivi o Soci a Vita.
58.Norma transitoria per il passaggio al presente StatutoIn seguito dell’approvazione del presente Statuto, gli Organi elettivi decadono rimanendo in carica normati dal precedente Statuto e Regolamento solo per l’ordinaria amministrazione fino all’Assemblea Generale elettiva, indetta dal Consiglio Federale su indicazione dell’Assemblea stessa, che si dovrà tenere obbligatoriamente da Ottobre 2012 a Marzo 2013.
Qualora la suddetta Assemblea Generale elettiva si svolga nel corso del 2012, tutti gli Organi in quell’occasione eletti vengono automaticamente confermati per il quadriennio olimpico