Il regolamento interno della F.I.G.G. è redatto in ottemperanza allo Statuto Federale ( Art. 26 bis SF ), e contiene le norme per la sua applicazione
Esso è suddiviso in undici parti:
1a - Questioni amministrative e di gestione
2a - Questioni finanziarie
3a - Il Consiglio Federale
4a - Le Commissioni
5a - Questioni riguardanti le informazioni ai Soci e la didattica
6a - Elezioni e votazioni
7a - Club federati
8a - Organi, norme disciplinari, comportamento Soci, perdita qualifica e reiscrizioni
9a - L'Assemblea Generale
10a - Regolamenti sussidiari
Il Regolamento in vigore l'ultimo approvato dalla Assemblea durante la riunione del 27/11/2011. Tale regolamento soppianta i precedenti, e viene esposto sul sito web della Federazione. Copia può essere richiesta al Segretario Federale.
Abbreviazioni, nel testo vengono usate le seguenti abbreviazioni:
CF = Consiglio Federale
SF = Statuto Federale
RF = Regolamento Federale
CI = Campionato Italiano
CT = Commissione Tecnica
CdP = Consiglio dei Probiviri
AG = Assemblea Generale
CD = Commissione Didattica
RS = Regolamento Sussidiario
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PARTE I - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE
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Iscrizioni, Censimento dei Soci, Materiali, Uso dei nomi e simboli
1.A - Iscrizioni.
1.A.1 - Domanda di iscrizione.
La compilazione della domanda di iscrizione è l'avvio della procedura di ammissione alla Federazione.
Chi non è mai stato Socio, o chi essendolo stato ma essendo decaduto vuole tornare a esserlo, può presentare la domanda d'iscrizione in qualsiasi momento dell'anno corredata dei necessari documenti.
La domanda debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta con firma autografa deve essere fatta pervenire al CF mediante uno dei seguenti metodi:
* consegna manuale nelle mani di Segretario, Tesoriere, Presidente di club riconosciuto o loro delegato
* posta ordinaria
* fax
* allegato a un messaggio di posta elettronica.
Contestualmente alla domanda deve essere fatta pervenire l'attestazione di pagamento (cfr. Art. 1.A.3), effettuato mediante una delle modalità indicate dal tesoriere.
1.A.2 - Ratifica delle domande, Tessera Federale.
Il CF, o un Consigliere a ciò delegato, vaglia le domande di iscrizione pervenute entro il termine di giorni 14.
Se la domanda è correttamente compilata e firmata, contiene le necessarie autorizzazioni al trattamento dei dati ed è corredata della attestazione dell'avvenuto pagamento, viene immediatamente confermata, in caso contrario il richiedente ne viene notificato.
Dopo la conferma della domanda di iscrizione, al nuovo Socio viene consegnata la tessera sociale.
La tessera può essere ordinaria oppure agonistica. E' facoltà del CF stabilire benefici o sconti per i possessori della tessera agonistica.
1.A.3 - Pagamenti
1.A.3.1 - Iscrizione
All'atto della presentazione della domanda di iscrizione deve essere versato l'ammontare previsto per la quota annuale più un eventuale contributo spese di segreteria.
Le iscrizioni effettuate dal 1 settembre al 31 dicembre sono valide anche per l'anno successivo. Questa norma vale solo in caso di prima iscrizione, non per l'iscrizione di chi sia già stato associato in passato.
1.A.3.2 - Rinnovo
Il versamento della quota di rinnovo va effettuato in via anticipata, entro il 31 marzo dell'anno per il quale si intende il rinnovo.
Dopo tale data, il Socio che non abbia provveduto a saldare entra in stato di mora. Al Socio moroso è possibile regolarizzare il rinnovo - dietro pagamento di una eventuale penale - non oltre comunque il 31 dicembre dell'anno in corso.
Il Socio il quale non abbia ancora provveduto al pagamento della quota, che sia già intervenuto o meno lo stato di mora, non potrà comunque usufruire di prerogative o benefici derivanti dall'essere Socio (quali la partecipazione alle Assemblee, o la partecipazione a eventi o la fruizione di sconti riservati ai Soci, etc.).
Il Socio che non rinnovi entro il 31 dicembre si intende automaticamente decaduto.
In caso voglia successivamente tornare a essere Socio della FIGG dovrà presentare una nuova domanda di iscrizione
Per la data del rinnovo fa fede la data di pagamento.
Entro il 30 aprile di ogni anno viene pubblicata a cura del CF la lista completa dei Soci in regola per l'anno in corso. Tale lista riporta anche i Soci morosi.
Entro il 31 gennaio dell'anno successivo viene deliberata e pubblicata dal CF la lista definitiva, dalla quale sono esclusi i soci che non abbiano effettuato il rinnovo, e che pertanto da quel momento sono considerati decaduti a tutti gli effetti.
Eventuali contestazioni circa l'esclusione dalle liste devono essere presentate al CdP entro 30 gg dopo la pubblicazione, ed eventuali ricorsi contro il giudizio del CdP devono essere presentati in Assemblea.
L'eventuale ricorrente escluso dalle liste sarà considerato Socio sospeso sino a verdetto definitivo.
Per i Soci onorari il rinnovo è automatico, in assenza di rinuncia da parte del Socio stesso, ed è gratuito.
1.A.3.3 - Ammontare delle quote
L'ammontare delle quote viene deciso dall'Assemblea Ordinaria (cfr. Art. 2.C)
1.B - Censimento dei Soci
Il Segretario cura l'aggiornamento del censimento dei Soci, e la periodica pubblicazione di una lista aggiornata.
E' dovere di ogni Socio comunicare al Segretario eventuali cambiamenti di domicilio o altri dati entro 30 giorni dall'avvenuto cambiamento.
E' dovere del Presidente di ciascun Club riconosciuto comunicare i dati del Club.
L'elenco aggiornato dei Soci è disponibile per la consultazione da parte di ogni Socio presso il Segretario; il richiedente e il Segretario si accorderanno circa le modalità della consultazione.
L'elenco è da considerarsi provvisorio fino alla pubblicazione della lista Soci del 30 aprile di ogni anno.
L'elenco provvisorio contiene i Soci in regola con le quote e quelli morosi. Ne vengono rimossi i Soci decaduti.
1.C - Materiali
Il Tesoriere censisce le proprietà della Federazione e ne è responsabile, tiene inoltre l'elenco dei materiali concessi in prestito a terzi.
Il CF decide circa il prestito di materiali e le relative condizioni quali tempi di restituzione, eventuali depositi di garanzia richiesti ai beneficiari, condizioni per il risarcimento in caso di mancata restituzione, etc.
I prestiti vengono concessi compatibilmente con le esigenze della Federazione.
I singoli Soci o Club in possesso di materiali di proprietà della Federazione sono tenuti a comunicarne ogni variazione e spostamento entro 30 giorni.
1.D - Uso dei nomi e dei simboli
Il nome FIGG, il nome Stone Age, il logo, sono proprietà della Federazione, qualsiasi uso deve essere preventivamente concordato con il CF.
L'uso di materiale prodotto dalla FIGG e messo a disposizione dei Soci o del pubblico in generale (sia cartaceo che su altro supporto) va approvato dal CF.
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Parte II - QUESTIONI FINANZIARIE
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Firma sui conti bancari, Fondi della Federazione, Quote di associazione, contributi e penali, Quote di club, Limiti di spesa, Finanziamenti di iniziative, Rimborsi spese, Contributo per partecipazione a eventi
2.A - Firma sui conti bancari
Per l'accesso ai conti bancari vengono depositate le firme di Presidente e Tesoriere.
E' facoltà del CF approvare il deposito della firma di altri Soci e di autorizzarne l'utilizzo al fine di agevolare l'attività del Tesoriere.
2.B - Fondi della Federazione
I fondi della FIGG sono costituiti dalle quote di iscrizione, dalle sottoscrizioni straordinarie, dalle donazioni dei Soci, da eventuali incassi relativi all'organizzazione di manifestazioni, da introiti pubblicitari o sponsorizzazioni (cfr. Art. 22 SF).
L'amministrazione dei fondi è demandata a Presidente, Segretario e Tesoriere nei termini previsti dallo Statuto (Art. 13 SF) e con i vincoli di spesa di cui all'Art. 2.E
2.C - Quote di associazione, contributi, penali
Le quote di iscrizione e di rinnovo per la tessera ordinaria e per quella agonistica, eventuali penali per ritardato pagamento ed eventuali sconti o promozioni vengono stabiliti dall'Assemblea Ordinaria vista la relazione sul bilancio (cfr. Art. 11 par 6 SF).
È facoltà dell'Assemblea apporre modificatori alle quote (cfr. Art. 23 bis SF).
2.D - Quote di Club
Ai Club riconosciuti viene richiesto di versare una tassa annuale di affiliazione, il cui ammontare viene fissato in Assemblea su proposta del CF (cfr. Art. 11 SF).
In caso di nuova affiliazione la tassa è ridotta in ragione della parte già trascorsa dell'anno solare in corso.
Per i successivi rinnovi la quota va versata per intero.
E' facoltà dell'Assemblea deliberare diversi scaglioni di tasse a seconda della dimensione del Club.
2.E - Limiti di spesa
Acquisti di materiali e in generale spese di ogni tipo possono essere deliberate dal CF nei limiti della disponibilità di cassa, al netto degli impegni di spesa già deliberati o previsti.
Le spese che superino questo limite devono sempre essere proposte dal CF e approvate dall'Assemblea Generale.
2.F - Finanziamenti di iniziative
Il CF (nell'ambito dei limiti di spesa di cui all'Art. 2.E) oppure l'Assemblea possono accordare la copertura finanziaria (totale o parziale) di iniziative organizzate da terzi.
Eventuali passivi di queste iniziative possono essere coperti dalla Federazione nel caso di un parere favorevole del CF o dell'Assemblea. Le modalità e le entità del rimborso vengono concordate tra il CF e l'organizzatore.
Gli eventuali utili saranno suddivisi secondo accordi presi di concerto preventivamente tra gli organizzatori e la Federazione.
2.G - Rimborsi spese
Ove necessario, è previsto il rimborso di spese sostenute da un Socio per conto della Federazione.
Tale rimborso è concesso solo nei casi documentati e dietro autorizzazione del CF.
2.H - Contributo per partecipazione a eventi
L'Assemblea può deliberare il versamento di un contributo spese obbligatorio da parte dei soci selezionati per la partecipazione a competizioni internazionali con rimborso.
Tali contributi devono essere corrisposti prima della partenza, pena la perdita del diritto alla partecipazione.
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Parte III - IL CONSIGLIO FEDERALE E LE VERBALIZZAZIONI
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Riunioni del CF, Partecipazione di terzi, Modalità di voto del CF, Provvedimenti in caso di situazioni non previste dal regolamento o dallo statuto, Allontanamento o dimissioni dal CF, Rimpasto, Verbalizzazione degli atti, Pubblicazione degli atti, Visione della corrispondenza
3.A - Riunioni del CF
E' facoltà del CF decidere le modalità tecniche delle proprie riunioni, ivi compreso l'uso di tecnologie informatiche come posta elettronica, mailing-list, conferenze audio e/o video, etc.
In caso di inabilità del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente più anziano.
Il CF si riunisce su convocazione del Presidente o di uno suo delegato.
3.B - Partecipazione di terzi
Il CF ha facoltà di invitare chiunque, Socio o non Socio, a una riunione o a parti di una riunione.
3.C - Modalità di voto del CF
Il CF vota sempre in modo palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto (cfr. Art. 6.A.2).
Nei verbali non vengono riportati i singoli voti associati ai nomi, ma solo il risultato finale della votazione.
3.D - Provvedimenti in caso di situazioni non previste dal regolamento o dallo statuto
E' facoltà del CF prendere provvedimenti in caso di situazioni non previste dal regolamento o dallo statuto. In tale caso è fatto obbligo al CF riportare il motivo del provvedimento e sottoporlo a voto di conferma in sede di Assemblea. Tale voto ha il valore di un voto di fiducia, ovvero un voto che (ove sfavorevole) determina la decadenza del CF.
3.E - Allontanamento o dimissioni dal CF
L'allontanamento o le dimissioni di un consigliere e la sua eventuale sostituzione avvengono secondo quanto normato dagli Artt. 12 e 19 dello SF
3.F - Rimpasto
In qualsiasi momento il CF può operare un rimpasto delle cariche con decisione interna.
3.G - Verbalizzazione degli atti
3.G.1 - Riunioni di CF
Il verbale viene di norma redatto dal Segretario o da un suo delegato e viene successivamente pubblicato sul sito web della Federazione.
In caso di revisione del verbale dovrà essere pubblicata le versione revisionata con l'evidenza della modifica effettuata, mantenendo l'accessibilità alle versioni precedenti.
3.G.2 - Commissioni
Il verbale viene di norma redatto dal Presidente della Commissione o da un suo delegato.
Non vi è l'obbligo di pubblicare tutti i verbali di riunione.
3.H - Pubblicazione degli atti
Tutti gli atti ordinari, i verbali, e i bilanci sono di pubblico dominio per i Soci e devono essere pubblicati sul sito web della Federazione.
Eventuali omissis possono essere dettati solo dal rispetto delle leggi vigenti.
3.I - Visione della corrispondenza
La corrispondenza ufficiale del CF, sia elettronica che ordinaria, viene custodita dal CF.
Il Socio che desideri prenderne visione è tenuto a presentare una richiesta scritta al CF il quale dovrà provvedere a consentire la visione richiesta entro 60 giorni, concordandone le modalità con il richiedente.
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Parte IV - COMMISSIONI
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Creazione, funzionamento e scioglimento
4.A - Creazione, funzionamento e scioglimento
Le Commissioni vengono create dal CF (cfr. Art. 18 bis SF).
Il CF ha piena autonomia circa tutti i criteri di funzionamento, attribuzioni e scioglimento delle Commissioni, nonché di nomina o allontanamento dei singoli membri.
Il CF può decidere di promulgare come appendici del Regolamento sussidiario dei documenti prodotti dalle Commissioni.
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Parte V - INFORMAZIONE
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Informazione ai Soci.
5.A - Informazione ai Soci
Organo di comunicazione ufficiale della Federazione è il sito web www.figg.org
Sul sito vengono messi a disposizione dei Soci tutti i documenti ufficiali e le comunicazioni del CF.
Il CF nomina un webmaster il quale si incarica della gestione tecnica del sito, e definisce le linee editoriali e le responsabilità redazionali (eventualmente nominando apposite commissioni).
Il CF può decidere di attivare altri canali di comunicazione con finalità specifiche.
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Parte VI - VOTAZIONI IN ASSEMBLEA
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Fonti, tipologie, voto segreto, voto palese, procedura di votazione, voto con scheda, referendum
6.A Fonti
In base all'art.25 dello Statuto, vengono specificate le procedure per istituire le norme circa le votazioni ed i metodi di approvazione delle stesse.
6.B Tipologie
Vi sono tre tipi di votazioni: palese, segreta e con scheda. Tali procedure di voto si applicano nei seguenti casi:
i.- con scheda, solo nel caso di elezioni di Organi Federali.
ii.- palese, ovunque non sia richiesto il voto segreto.
iii.- segreta, ove sia richiesto da Statuto o Regolamento, sia proposto dal CF, ovvero sia proposto secondo le modalità al punto 6.C R.F.
6.C Voto segreto
Il voto segreto può essere richiesto su qualsiasi proposta tramite mozione d'ordine.
Il voto sulla proposta è segreto ed è approvato con la maggioranza semplice dei votanti.
6.D Voto palese
In caso di voto palese, si procede per alzata di mano; il Segretario è incaricato di verbalizzare l'esito dello stesso.
6.E Procedura di votazione segreta
La procedura in caso di voto segreto è così definita:
i.- a turno i Soci si dirigono ordinatamente alla Presidenza;
ii.- ciascun Socio riceve UNA pietra nera (NO) ed UNA pietra bianca (SI) (in caso di delega il Socio oltre alle sue pietre riceve anche quelle delle deleghe);
iii.- ne pone una, due o nessuna nel contenitore della votazione, ed una, due o nessuna nel contenitore della controprova;
iv.- il Segretario procede immediatamente e pubblicamente allo spoglio e ne verbalizza l'esito.
6.F Voto con scheda in caso di elezioni di Organi Federali
Titolo i: sulle votazioni
Le votazioni per cui si applicano le seguenti norme sono: l'elezione del CF, l'elezione dei Sindaci, l'elezione dei Probiviri..
Titolo ii: il Senato
L'Assemblea in votazione palese nomina un "Senato di garanti" per vigilare sulle votazioni, compiere le procedure di preparazione delle schede e dei verbali di scrutinio.
Il Senato è composto da tre persone: un membro del CF, un Sindaco e un Socio ordinario senza cariche federali (in caso non si trovino volontari o vi siano problemi a riempire le tre cariche i posti saranno assegnati "di diritto" a membri del CF uscente, o in second'ordine ai Soci più anziani presenti in Assemblea). Il Senato elegge al proprio interno il suo Presidente. Fermi restanti i vincoli sin qui enunciati al CF è concesso modificare il Senato per particolari motivi.
Il Senato ha il potere di espellere uno o più Soci, anche se candidati, dalla sala delle votazioni se ritiene che stia contravvenendo alle norme di voto.
Titolo iii: sui candidati
Per essere eleggibile il candidato deve essere Socio della Federazione al momento della convocazione dell'Assemblea elettiva (art. 11bis S.F.).
Ogni Socio può proporsi come candidato presentando domanda scritta al Segretario nazionale.
Il Segretario redige l'elenco dei candidati e lo espone pubblicamente in seduta oltre a farlo pervenire ai Go Club.
È consentito fare propaganda con mezzi scritti, verbali o audiovisivi, purché tale attività non turbi lo svolgimento della vita del Club o della Federazione (salvo i vincoli al punto 6.F titolo v R.F.).
È permesso presentarsi in schieramenti, in questo caso il gruppo di candidati deve indicare un "capo schieramento".
Titolo iv: numero di posti nel CF
Prima delle votazioni dei candidati l'Assemblea deve decidere il numero di posti del CF (Art 12 par 1 SF). Tale decisione viene presa con procedura di voto palese su proposte dell'Assemblea. Il CF uscente e tenuto a formulare una proposta di numero. In caso non vi siano proposte ne viene avanzata una da parte del Presidente del Senato.
Titolo v: norme elettorali
i.- Prima delle votazioni, ad ogni candidato o rappresentante di gruppo (qualora delegato dai componenti) è concesso un intervento della durata massima di 5min. Durante tale intervento è fatto divieto di intervenire da parte degli altri Soci (candidati o meno).
L'ordine degli interventi è estratto a sorte tra i candidati, salvo per i membri del CF che desiderino ricandidarsi, i quali terminano il dibattito nel seguente ordine: VII>VI>V membro; Vice-Presidente; Tesoriere; Segretario; Presidente.
Ai "capi schieramento" viene concesso un tempo aggiuntivo pari a cinque minuti.
ii.- Dal momento in cui inizia la procedura di voto, è fatto divieto di fare propaganda. Ad ogni Socio viene distribuita una scheda per ogni votazione (nel caso il Socio avesse una delega riceverà tante schede quante le deleghe in suo possesso). La scheda sarà controfirmata dal Presidente del Senato, e NON deve in alcun modo essere nominale.
iii.- Ogni scheda riporterà il nome dei vari candidati, e (ove vi sia) la loro appartenenza ad una "lista". Il Socio può segnare uno o più nomi di singoli candidati, sino al numero di posti del CF stabilito in precedenza dall'Assemblea generale (titolo iv).
iv.- la votazione è segreta, si svolge in modo appartato e non può essere resa pubblica. Le schede compilate vanno consegnate al Presidente del Senato il quale le ripone nell'urna di voto.
v.- quando tutti gli aventi diritto hanno votato, il Presidente del Senato, di concerto con lo stesso, procede immediatamente allo spoglio pubblico delle schede. Risultano eletti i Soci con maggior numero di voti, in un numero eguale al numero stabilito di membri del CF (titolo iv).
vi.- letti i risultati della votazione e consegnati i verbali al CF dimissionario, il Senato decade.
vii.- il CF eletto entrerà in carica con decorrenza 60 gg. Per il Collegio dei Sindaci e Probi Viri la decorrenza è immediata.
viii.- i voti dati a Soci non candidati sono considerati nulli.
ix.- in caso di parità si procederà a un ballottaggio tra i candidati.
Titolo vi: documenti
I verbali e le schede verranno conservati dalla Federazione per almeno 10 anni.
6.G Referendum
Lo Statuto Federale prevede l'uso dei referendum conoscitivi (Art 33 SF). Tali referendum possono essere usati solo per conoscere il parere dei Soci circa specifiche questioni e non per abrogare o proporre modifiche a Statuto o Regolamento.
I referendum possono essere deliberati da CF o dall'Assemblea generale. Nel caso che il referendum sia deliberato dal CF necessita una votazione interna del CF, in caso di richiesta in sede di Assemblea è richiesta una maggioranza qualificata (ovvero il parere favorevole dei 2/3 dei presenti).
Il testo dei referendum viene comunicato ai Soci mediante uno o più dei seguenti modi: Stone Age, il sito Web, tramite lettera o e-mail. Apposita scheda di votazione viene allegata al testo.
Dal ricevimento della domanda (ovvero da 10 giorni dalla pubblicazione della stessa sul sito della Federazione) il Socio ha 15gg per far pervenire la scheda compilata in busta chiusa contenuta in una lettera ove specifica nome e numero di tessera. Allo scadere dei 15gg il CF si per aprire le buste e conteggiare i voti.
Essendo solo consultativo il referendum non ha quorum, il numero di risposte è uno dei dati su cui il CF e l'Assemblea prenderanno le decisioni.
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Parte VII - I CLUB RICONOSCIUTI
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Definizione, Diritti e doveri dei Club, Organizzazione interna dei Club, Soci dei Club, Gradi e regole interne, Manifestazioni, Debiti
7.A - Definizione
Si definisce Club Riconosciuto un insieme di almeno cinque iscritti alla Federazione che si costituiscono in gruppo (cfr. Art. 18 ter par 1 SF). In caso il numero di Soci scenda sotto ai cinque il Club verrà considerato "congelato", se tale condizione non muta entro 18 mesi il Club perderà il riconoscimento.
7.B - Diritti e doveri dei Club
Il legale rappresentante del Club Riconosciuto nei confronti della Federazione è il Presidente di Club, sua è la responsabilità di far rispettare le seguenti regole (cfr. Art 18 ter par 2 SF)
Diritti:
i- ricevere materiale promozionale dalla Federazione,
ii- ricevere materiale didattico dalla Federazione,
iii- partecipare alle riunioni del CF con un rappresentante.
Doveri
i- obblighi statutari,
ii- spedire copia di eventuali pubblicazioni prodotte dal Club al CF,
iii- ritornare compilati eventuali moduli informativi inviati dal CF,
iv- raccogliere le quote del tesseramento alla Federazione ed inoltrarle al tesoriere,
v- divulgare presso i Soci i notiziari ed i bandi inviati dal CF.
7.C - Organizzazione interna dei Club
I Club Riconosciuti sono liberi di scegliere il tipo di organizzazione interna a loro più congeniale, approvando uno statuto interno. Lo statuto approvato non deve contenere antinomie con regole federali e deve essere conforme alle eventuali direttive del CF. Prima di entrare in vigore lo statuto del Club deve essere ratificato dal CF, ove viene depositata una copia controfirmata dai Soci fondatori del Club. Tale procedura deve essere applicata a tutte le successive modifiche dello statuto (cfr. Art 18 ter par 3 SF).
7.D - Soci dei Club
La federazione auspica l'iscrizione di tutti i Soci italiani del Club alla medesima, per gli esteri è solo fatto invito a tesserare i residenti. Qualora dei componenti di un Club non volessero iscriversi alla Federazione il Presidente del Club è invitato comunque a raccogliere (ove sia dato l'assenso) i dati della persona.
7.E - Gradi e regole interne
Un Club può adottare sia un sistema di gradi interno, sia usare le regole di gioco che preferisce, salvo usare i gradi Federali e le regole prescritte da tornei federali al momento di giocare tornei riconosciuti dalla CT.
7.F - Manifestazioni
I Club sono tenuti a notificare al CF le loro attività e gli eventuali tornei/manifestazioni da loro organizzate.
Il Club che intenda organizzare una manifestazione a carattere nazionale senza avvalersi del finanziamento e dell'apporto tecnico della Federazione, deve comunque darne notifica al CF, specificando il carattere della manifestazione, nonché tutte le altre caratteristiche di svolgimento. Tali manifestazioni devono svolgersi senza che vi sia contrasto con gli interessi della Federazione, la quale si riserva il diritto, ove necessario, di posticipare (per non più di 30 giorni) la data della manifestazione stessa.
7.G - Debiti
La Federazione non risponde di debiti contratti da un Club se non previ accordi tra il Club stesso e il CF (cfr. Art 18 ter par 6 SF).
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Parte VIII - ORGANI E NORME DISCIPLINARI
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Il Consiglio dei Probiviri, Provvedimenti disciplinari, Appelli, Effetti della perdita della qualifica di Socio
8.A - Il Consiglio dei Probiviri.
Il Consiglio dei Probiviri è istituito a norma dello Statuto (Art. 9 par d e 17 Bis SF).
E' eletto dall'Assemblea dei Soci con mandato uguale al CF e decade allo scioglimento dello stesso.
Ove per qualsiasi ragione il numero dei suoi membri risultasse inferiore al numero stabilito sarà necessario procedere al reintegro mediante elezione alla prima Assemblea utile.
Il CdP potrà comunque operare benché in numero ridotto.
Il CdP ha il compito di valutare eventuali azioni disciplinari e di raccogliere i ricorsi dei Soci circa eventuali presunte violazioni.
Ha competenza su tutte le materie che influenzino la vita della Federazione.
Il CdP può attivarsi in seguito ai ricorsi ricevuti oppure per iniziativa autonoma.
Il CdP ha 60 giorni dal ricevimento del ricorso per emettere il proprio responso.
Il CdP non può modificare decisioni assunte da altri organi della Federazione, ma ove ne ravvisi l'irregolarità può impugnarle di fronte all'Assemblea dei Soci.
Nei casi che giudichi di particolari rilevanza ed urgenza può anche richiederne la convocazione in seduta straordinaria (cfr. Art. 17 bis par 6 SF)
Il giudizio del CdP non è impugnabile se non di fronte all'Assemblea dei Soci.
8.B - Provvedimenti disciplinari
Esistono tre provvedimenti disciplinari:
- l'ammonizione;
- la sospensione, per un periodo sino a sei mesi;
- l'espulsione (radiazione)
L'organo che può deliberare tali provvedimenti è il CdP.
8.B.1 - Ammonizione
L'ammonizione non comporta alcuna limitazione né sull'attività federale né su quella agonistica
8.B.2 - Sospensione
Nel caso della sospensione il provvedimento è immediatamente esecutivo.
La sospensione comporta la perdita di eventuali cariche ricoperte all'interno della Federazione.
Il Socio sospeso mantiene il diritto di voto all'interno dell'Assemblea ed è soggetto al pagamento delle varie quote federali.
Il periodo di sospensione può durare sino a sei mesi, durante tale periodo è fatto divieto al Socio di rappresentare in qualunque modo gli interessi della Federazione.
8.B.3 - Espulsione
Nel caso di espulsione deliberata dal CdP, il CF ha 60 giorni per decidere se ratificare o respingere il provvedimento (cfr Art. 8.C SF).
In caso di ratifica, il Socio destinatario del provvedimento ha 30 giorni dalla comunicazione della ratifica da parte del CF per presentare un ricorso all'Assemblea dei Soci, mediante comunicazione scritta al Presidente o al Segretario.
Nel caso in cui il provvedimento venga respinto dal CF, oppure nel caso di ricorso da parte del Socio, il provvedimento viene posto all'ordine del giorno della successiva Assemblea dei Soci, che dovrà ratificarlo o respingerlo, con giudizio inappellabile.
8.C - Appelli
Contro ogni giudizio del CdP è ammesso il ricorso di fronte all'Assemblea dei Soci.
In caso rimanesse ancora insoddisfatto potrà rivolgersi all'autorità europea.
8.D - Effetti della perdita della qualifica di Socio
Il Socio che per qualsiasi ragione perda la qualifica di Socio, perde contestualmente tutte le qualifiche, privilegi, punti in graduatorie etc. che detenesse nella Federazione.
L'eventuale reiscrizione non produrrà alcun recupero delle prerogative perdute.
In ottemperanza di quanto disposto dal Regolamento sussidiario, sarà tuttavia possibile che il Socio mantenga penalizzazioni eventualmente accumulate al momento della perdita della qualifica di Socio.
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Parte IX - L'ASSEMBLEA GENERALE
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Assemblea Generale, Partecipazione e Quorum, Ordine del Giorno e votazioni, Regolamento di svolgimento, Verbale dell'AG
9.A - Assemblea Generale
L'Assemblea Generale (AG) è l'organo sovrano della FIGG (cfr. Artt. 10, 10 Bis e 10 Ter SF), discute i bilanci e vota su questioni di vita societaria.
9.B - Partecipazione e Quorum
Hanno diritto a intervenire in AG i Soci della FIGG (di qualunque tipo), ma solo i Soci ordinari e a vita hanno diritto al voto.
E' facoltà dell'AG ammettervi anche non soci, ed eventualmente di consentirne gli interventi.
9.C - Ordine del Giorno e votazioni
L'Ordine del Giorno (OdG) dell'AG viene fissato dal CF (cfr. Art.10 par 7 SF).
Una volta approvato l'OdG viene comunicato ai Soci tramite gli organi di diffusione della Federazione (Stone Age, sito web etc.)
I singoli Soci possono inviare punti da inserire nell'OdG entro il termine di 60 giorni prima dell'AG.
E' tuttavia facoltà del CF modificare l'OdG per includervi punti pervenuti o aggiungerne di propri anche dopo tale termine.
I punti pervenuti dopo tale data verranno inclusi nell'OdG sotto la voce "varie ed eventuali".
E' ammessa votazione solo sui punti dell'OdG; tutti gli altri punti pervenuti e le discussioni sotto la voce "varie ed eventuali" non possono essere oggetto di votazione.
9.D - Regolamento di svolgimento
9.D.1 - Presidente
Presiede l'AG il Presidente Federale, o un suo delegato.
E' suo compito vigilare circa l'osservanza del presente regolamento.
Solo il Presidente ha facoltà di dare o togliere la parola.
Il Presidente ha facoltà di proporre modifiche dell'ordine di discussione dei punti all'Ordine del giorno.
9.D.2 - Segretario
All'inizio di ogni AG e su proposta del suo Presidente, l'AG stessa elegge un segretario che ne redigerà il verbale.
9.D.3 - Interventi
Vengono stabiliti i seguenti tempi per gli interventi:
- Relatore (ove la persona proponga il punto o sia delegata a rappresentare il punto) sino a 10 minuti, con proroga di 5.
- Interventi (alla fine della relazione) 5 minuti.
- Controinterventi del relatore, 10 minuti massimo a relatore.
- Controinterventi del pubblico 5 min massimo, per ciascuna persona.
9.D.4 - Votazioni
Si procede a votazione quando il punto lo richieda.
La votazione viene effettuata quando:
- le richieste di intervento sul punto in discussione si sono esaurite
- venga deciso in seguito all'approvazione di una mozione d'ordine di richiesta di voto.
- essendo intervenuti almeno una volta tutte le persone che ne abbiano fatto richiesta, il Presidente decide di procedere con la votazione.
9.D.5 - Mozioni d'ordine
Le Mozioni d'ordine sono particolari mozioni che prendono priorità rispetto allo svolgimento dell'AG.
Tali mozioni possono essere:
- richiesta di voto
- richiesta di sospensione (per non più di 15 min e su approvazione del Presidente)
- richiesta di cambiamento dell'ordine della discussione dei punti dell'OdG (con approvazione del Presidente)
- richiesta di votazione segreta
- richiesta "aggiornamento lavori" (con approvazione del Presidente)
- altre richieste inerenti lo svolgimento dei lavori dell'AG
Il Presidente decide se la mozione d'ordine è ammissibile o meno; in caso positivo essa viene sottoposta a voto palese con maggioranza semplice dei voti.
9.D.6 - Aggiornamento lavori
La proposta di aggiornare i lavori può essere fatta come mozione d'ordine a partire dalla quarta ora di riunione.
Per essere approvata richiede una maggioranza qualificata (2/3 dei voti presenti) e l'approvazione da parte del Presidente.
I lavori si aggiornano da un minimo di 8 ad un massimo di 24 ore.
9.D.7 - Disciplina
E' compito del Presidente vigilare sulla disciplina in AG.
Egli ha facoltà di ammonire o espellere persone dalla sala qualora il loro comportamento turbi, rechi fastidio o comunque disturbi lo svolgimento della riunione.
Nel caso la persona espulsa dalla sala sia un Socio, questi ritiene la sua facoltà di votare, ed è riammesso in sala ogni volta che ci sia una votazione per il tempo del voto.
Il presidente ha facoltà di riammettere una persona espulsa.
9.E - Verbale dell'AG
Il verbale dell'AG viene redatto dal segretario dell'AG (cfr. Art. 10.D.2) e viene successivamente pubblicato sul sito web della Federazione.
In caso di revisione del verbale dovrà essere pubblicata le versione revisionata con l'evidenza della modifica effettuata, mantenendo l'accessibilità alle versioni precedenti.
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Parte X - REGOLAMENTI SUSSIDIARI
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Definizione, Modifica
10.A - Definizione
Vengono definiti "sussidiari" quei regolamenti che non concernono l'assemblea o il CF, e che abbiano carattere specificamente tecnico.
In particolare sono "sussidiari"
- il regolamento di gioco e di torneo
- i regolamenti e i criteri decisi dalle varie commissioni per il loro svolgimento interno
- le norme della CT ivi compresi i criteri di scelta per i rappresentanti esteri.
- gli allegati alle decisioni dell'assemblea (quote, cariche ecc.)
- l’organizzazione tecnico agonistica della federazione
10.B - Modifica
I regolamenti sussidiari vengono modificati dal CF con voto interno, in caso di regolamenti di commissioni sentito il parere delle stesse.