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Statuto FIGG - Bozza modifiche 2000 |
La Commissione Statuto (formata da Francesca Antonacci, Francesca Mauri, Luca Oriani, Gionata Soletti e Olivier Turquet), in seguito CS, ha prodotto una nuova versione dello Statuto Federale come deliberato dall'Assemblea generale dei soci del dicembre 1999. La direzione in cui si è mossa la CS è stata quella di modificare alcune questioni sostanziali col fine esplicito di riunificare il panorama goistico italiano. Con tale intento vi proponiamo sinteticamente le modifiche più importanti, rimandandovi alla lettura del nuovo statuto come prodotto in versione definitiva dalla CS. In primo luogo c'è stata una marcata attenzione alla separazione dei compiti che ora sono suddivisi tra i diversi organismi: all'Assemblea generale dei soci spettano tutte le materie "legislative", anche le modifiche al Regolamento Federale, in precedenza compito del CF; al CF tutte le materie "esecutive", bilancio, supervisione delle Commissioni (Didattica, Tecnica), etc. e ai ProbiViri i compiti di accettazione delle domande di iscrizione e tutte le decisioni in materia "giudiziaria", facenti capo precedentemente al CF. In secondo luogo si è pensato di dare maggiore visibilità e potere ai presidenti di club, rispondendo alle esigenze di un maggiore decentramento e una maggiore distribuzione dei compiti. Ai presidenti dei club riconosciuti, cioè affiliati alla Federazione, viene data la possibilità di rappresentare in Assemblea fino a 40 soci. Vi è infine esplicitato il fine della Federazione come promotrice del fair play e dell'integrazione tra i giocatori di go. Vi presentiamo dunque il nuovo statuto invitandovi a commentarlo.
La Commissione Statuto
Le modifiche sono in
rossoPer riferimento: l'attuale statuto
Il presente statuto è stato modificato e approvato nell'Assemblea Generale del 1995 tenutasi a Milano.
Titolo I
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO
Art. 1
La Federazione Italiana Gioco Go, di seguito più brevemente chiamata F.I.G.G., è una associazione a carattere nazionale senza alcuno scopo di lucro diretto od indiretto.
Art. 2
La F.I.G.G. è una associazione apolitica e aconfessionale.
Art. 3
La sede legale ed il domicilio fiscale è stabilita presso il domicilio del Segretario Federale, pur rimanendo rappresentante legale il Presidente Federale.
Art. 4
La F.I.G.G. si propone di incrementare la conoscenza e la diffusione del gioco del Go
(Wei Qi, Baduk), oltre a promuovere lo studio della storia del gioco e dell'incontro tra giocatori a tal fine, nel rispetto delle disposizioni di tutte le leggi vigenti, svolgerà tutte le attività atte al raggiungimento dello scopo sociale.Art. 5
La F.I.G.G. è regolarmente iscritta alla European Go Federation (E.G.F.) ed alla International Go Federation (I.G.F.), ed è da questi organi riconosciuta.
La Federazione riconosce come regole di gioco quelle adottate dalle due sopracitate associazioni, pur mantenendo la facoltà di adottare od organizzare tornei con norme differenti
La Federazione promuove lo spirito del fair play e promuove l’integrazione tra persone di sesso e età differenti.
Titolo II
ACQUISIZIONE E PERDITA DELLE QUALITÀ DI SOCIO
Art. 6
Può essere socio della F.I.G.G. qualsiasi persona fisica, giuridica o associativa, anche se non in possesso di cittadinanza italiana.
Art. 7 I Soci si dividono nelle seguenti cinque categorie:
a) effettivi;
b) onorari;
c) provvisori;
d) a vita
a) sono Soci Effettivi coloro che oltre all'eventuale quota di iscrizione versano una quota annuale, ed eventuali sottoscrizioni straordinarie (stabilite dall'Assemblea Generale).
b) sono Soci Onorari (o "Ad Honorem") quelle personalità ovvero quelle realtà associative che con il loro intervento contribuiscono alla divulgazione del gioco e che non sono comunque soggette ad alcun contributo obbligatorio.
c) sono Soci Provvisori i giocatori a cui viene rilasciata, tessera provvisoria.
d) sono Soci a Vita coloro che avendo versato al tesoriere una somma pari o superiore a quella stabilita sul Regolamento ne facciano richiesta.
Art. 8
Per acquisire la qualifica di Socio Effettivo occorre presentare domanda di iscrizione, versando ove stabilita la relativa quota. Le domande vengono esaminate dal Consiglio
dei Probi Viri (CdP) e la delibera di controllo sulla domanda di iscrizione viene comunicata all'interessato solo se negativa, senza obbligo di motivazione, con la restituzione delle quote eventualmente già versate, al netto delle spese postali. L'iscrizione decorre dalla data di accettazione della domanda da parte del CdP.I Soci Onorari vengono nominati dal Consiglio Federale su proposta motivata di un Consigliere, o dall'Assemblea con voto palese, e la nomina decorre dalla data di accettazione da parte dell'interessato. La qualifica di Socio Onorario non è soggetta a quota e non da diritto di voto in Assemblea. Un Socio Onorario non può ricoprire cariche operative se non dopo essersi iscritto anche come Socio Effettivo.
I Soci Provvisori vengono nominati con le modalità previste dal Regolamento Federale. Sono tenuti a versare un eventuale contributo spese, stabilito dal regolamento, e non hanno diritto di voto in Assemblea.
I Soci a Vita vengono confermati dall'Assemblea su proposta del C.F. La quota da versare per diventare Socio a vita viene stabilita dall'Assemblea ed è riportata sul Regolamento.
La qualifica di Socio Onorario non esclude quella di Effettivo e a Vita, in caso di domanda l'iscrizione è automaticamente accettata.
Il
CdP. può delegare ai Presidenti di Club la procedura di iscrizione, specificando la categoria all'Art 7, pur mantenendo un controllo e il diritto di ratifica, sulle iscrizioni così fatte.Art. 9
La qualifica di Socio si perde per:
a) volontaria rinuncia, da notificare con lettera al C.F., con decorrenza dalla data di presentazione della rinuncia;
b) morosità, accertata dal Tesoriere che riferirà al C.F., con decorrenza dalla data della deliberazione di questo;
c) radiazione, deliberata dal
CdP e confermata del C.F., per gravi motivi morali e disciplinari. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso all'Assemblea Generale dei Soci riunita in sessione ordinaria o straordinaria. è facoltà dell'Assemblea annullare il provvedimento.In caso di ricorso il provvedimento di radiazione diventa esecutivo dopo il pronunciamento dell'Assemblea, altrimenti è esecutivo dalla data della deliberazione del C.F. il Socio mantiene la facoltà di voto sino a dopo la ratifica da parte dell'Assemblea Generale;
d) morte del Socio, o messa in liquidazione o sottoposta a procedura concorsuale quando trattasi di Persona Giuridica od Associazione.
Titolo III
ORDINAMENTO
Art. 10
Gli Organi della F.I.G.G. sono:
a) Assemblea Generale dei Soci (o Assemblea);
b) Consiglio Federale;
c) Collegio dei Sindaci.
d) Il Consiglio
dei Probi Virie) Le Commissioni
f) Go Club
Art.11 Assemblea Generale dei Soci
L'Assemblea Generale dei Soci è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote associative e dai Soci a Vita; essa viene convocata in seduta ordinaria una volta all'anno, nella località e nella data fissata dal Consiglio Federale, con un preavviso di almeno 50, giorni mediante lettera o avvisi, (contenenti l'ordine del giorno della riunione), esposti nelle sedi di gioco.
L'Assemblea può essere convocata anche in sessione straordinaria, su richiesta di almeno 3 Consiglieri ovvero di almeno 1/3 dei Soci Effettivi, che dovranno inoltrare la richiesta motivata al C.F. che riunirà l'Assemblea con le stesse modalità di cui sopra e non più tardi di 50 giorni dalla presentazione della richiesta.
All'Assemblea possono intervenire, senza diritto di voto i Soci
ad Honorem.L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei Soci intervenuti, e si intende regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza
(in delega o di persona) di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto; in seconda convocazione, entro sette giorni, qualunque sia il numero dei presenti.Ogni Socio Effettivo può rappresentare per delega al massimo tre soci Effettivi.
Ogni Presidente di Club riconosciuto dalla Federazione (o suo delegato) può rappresentare per delega sino a 40 Soci Effettivi.L'Assemblea Generale dei Soci, oltre alle incombenze previste dal presente Statuto:
- elegge ogni tre anni i Soci Effettivi che costituiranno il Consiglio Federale;
- elegge,
ove venga deliberato, o si renda necessario per legge, ogni tre anni, 3 + 1 supplente Soci Effettivi che costituiranno il Collegio dei Sindaci;- elegge, sempre, ogni tre anni 3 + 1 supplente Soci Effettivi che costituiranno il Collegio dei Probi Viri;
- approva i Bilanci e delibera su qualsiasi argomento inerente alla vita della Federazione.e delibere, ove non sia diversamente previsto, vengono assunte a maggioranza semplice dei voti dei presenti.
L'Ordine del Giorno dei lavori dell'Assemblea viene stabilito dal C.F. e comunicato ai soci.
Qualora l'Assemblea non approvi la "Relazione morale-tecnico-finanziaria" presentata dal Consiglio Federale, gli organi ai punti b), c)
e d) decadono, rimanendo in carica solo per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione di un'Assemblea Straordinaria dell'Associazione da tenersi entro il termine improrogabile di sessanta giorni dalla data di scadenza.Art.12 Consiglio Federale
Il Consiglio Federale è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici Soci Effettivi eletti dall'Assemblea Generale dei Soci. Il numero dei componenti il CF viene stabilito dall'assemblea durante le elezioni generali e può essere ampliato con decisione interna del CF
(e previa ratifica data in sede di Assemblea) sino al massimo stabilito.Il C.F. al proprio interno nominerà il Presidente Nazionale, il/i Vice-Presidente/i, il Segretario Federale ed il Tesoriere. I membri del C.F. durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limite.
Quando venga a mancare un numero di consiglieri inferiore a cinque, il Consiglio continua a funzionare sino alla convocazione dell'Assemblea da farsi entro e non oltre 90 giorni, nel corso della quale si provvede alla reintegrazione, per elezione.
Le cariche del Consiglio sopra previste non sono tra loro cumulabili, ma sono cumulabili con cariche di Club. Il Socio che già ricopre una carica federale, prima di assumerne un'altra dovrà immediatamente rinunciare ad una di esse.
Il C.F. si riunisce almeno 4 volte l'anno e si intende valido con la presenza di almeno 5 Consiglieri. Esso sovraintende a tutte le attività della Federazione in armonia con le deliberazioni prese dall'Assemblea.
I Membri che risultino assenti a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo potranno essere, previa votazione con le modalità dell'Art.20 comma 1, espulsi dal medesimo, e sostituiti da quei Soci che, fra i non eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ultima elezione. Medesima procedura si applica in caso di dimissioni, malattia o morte.
Se il Socio sostituito ricopre una delle cariche federali, il Consiglio provvederà anche alla rinomina; ogni Consigliere può, solo per grave impedimento, delegare, per iscritto, a un altro Consigliere.
Il C.F. delibera mediante votazione (che può essere fatta per alzata di mano od a scrutinio segreto, a richiesta di almeno un Consigliere) a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
Il C.F. è l'organo esecutivo nei confronti delle deliberazioni dell'Assemblea.
Il C.F. presenta alla riunione dell'Assemblea ordinaria una "relazione morale-tecnico-finanziaria".
Il C.F., inoltre, nomina la Commissione Tecnica, che Organizza e Coordina le manifestazioni sportive a carattere nazionale. La Commissione Tecnica è presieduta da uno dei Vice-Presidenti.
In caso di necessità o per motivi di grave dissidio interno il CF può essere rimpastato (rassegnazione volontaria delle cariche), tale provvedimento viene votato a maggioranza semplice su proposta di almeno due membri del Consiglio.
Le dimissioni della meta' più uno dei componenti il Consiglio, comportano la decadenza del Presidente e dell'intero Consiglio e la convocazione dell'Assemblea, non oltre sessanta giorni, per nuove elezioni.
Art.13 Presidente Federale
Il Presidente Federale Nazionale ha la rappresentanza, a tutti gli effetti di legge, della Federazione;
- presiede il Consiglio Federale e l'Assemblea Generale; mantiene i rapporti con i Go Club locali;
- amministra, congiuntamente con il Segretario ed il Tesoriere, il fondo comune; convoca l'Assemblea Generale ordinaria e straordinaria;
- convoca il Consiglio Federale; controlla unitamente al Segretario l'esecutività delle deliberazioni;
- partecipa in rappresentanza della F.I.G.G. ai Congressi ed alle riunioni della Federazione Europea, o delega in sua vece un Socio di sua fiducia.
In caso di dimissioni del Presidente si applicheranno le procedure dell'Art 12 comma 3 e 12.
Art.14 Vice-Presidente/i
Vi possono essere al massimo tre vice-presidenti, il numero è fissato dal CF di volta in volta e variato secondo le procedure dell'Art 12 comma 1, 2 e 12.
I compiti del vice-presidente (suddivisibili in caso di più nominativi) sono:
- la presidenza della Commissione Tecnica;
- la sostituzione ad interim del Presidente ove necessario.
Art.15 Segretario Federale
Il Segretario da esecuzione alle delibere del C.F. e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e trasmette gli inviti per le adunanze della F.I.G.G., amministra, congiuntamente con il Presidente ed il Tesoriere, il fondo comune.
Il Segretario, inoltre, gestisce l'archivio di tutti gli atti Federativi.
Art.16 Tesoriere
Il Tesoriere, congiuntamente con il Presidente ed il Segretario, amministra il fondo comune, firma i mandati di pagamento, riscuote tutte le entrate, accerta il regolare pagamento delle quote associative, redige i bilanci di fine anno e di previsione.
Art. 16 Bis Cariche Onorifiche
Il C.F. può insignire dei Soci (effettivi, o ad honorem) di cariche o titoli onorifici (specificati nel Regolamento). Tali provvedimenti vengono presi dal C.F. con votazione dei 3/4 i membri con una maggioranza di 2/3. Ove non specificato le cariche ed i titoli sono a vita. Il C.F. o l'Assemblea possono revocare tali provvedimenti come sanzioni disciplinari.
Art.17 Collegio dei Sindaci
Il Collegio dei Sindaci
(ove richiesto secondo l’Art 11 dello Statuto) viene eletto dall'Assemblea ed è composto da 3 Soci Effettivi più uno supplente, dura in carica tre anni e può essere rieletto senza limite.Compito del Collegio è sorvegliare la regolare gestione del fondo comune, esaminare i libri contabili e redarre una relazione per l'Assemblea Generale sull'andamento e la gestione economica della F.I.G.G..
Il Collegio ha facoltà di riunire in seduta straordinaria l'Assemblea Generale dei Soci.
La carica di Sindaco non é cumulabile con quella di Probi Viro o di membro del CF.
Art.17 Bis Il Consiglio dei Probi Viri
Il Consiglio dei Probi Viri viene eletto dall'Assemblea ed è composto da 3 Soci Effettivi più uno supplente, dura in carica tre anni e può essere rieletto senza limite.
Compito del CdP è il vagliare le domande di iscrizione. A tale fine la CdP verrà riunita in convocazione ordinaria almeno una volta ogni sei mesi.
Il CdP è l’organo demandato per le questioni disciplinari. A tale scopo può emettere sanzioni (ammonizione, sospensione e radiazione) fatto salvo l’articolo 9 comma c dello Statuto.
Il CdP non può emettere sanzioni disciplinari nei confronti di membri di organismi eletti (CF, Sindaci ecc.), in tale caso il CdP deve portare le proposta di sanzione di fronte l’Assemblea la quale decidera sul provvedimento.
La carica di Probo Viro non è cumulabile con quella di Sindaco o di membro del CF.
Il CdP ha facoltà di chiedere la convocazione in seduta straordinaria l'Assemblea Generale dei Soci.
Art.18
Tutte le cariche sociali sono non retribuite.
Art 18 Bis Le Commissioni
È facoltà del C.F. istituire apposite Commissioni (di cui la Commissione Tecnica è esempio) per specifiche problematiche. Le Commissioni possono essere a durata limitata o senza limite, fermo restando il limite di scadenza del Consiglio. Ogni Commissione deve essere riconfermata all'instaurarsi di un nuovo C.F. (rimpasti compresi). I vincoli che il C.F. porrà a tali Commissioni verranno specificati nel Regolamento.
Art 18 Ter I Go Club
Viene definito Go Club
riconosciuto un gruppo di iscritti alla Federazione in numero non inferiore a cinque. Realtà più piccole pur potendosi chiamare Club non debbono sottostare alle regole adottabili ad essi. Sarà il C.F. a deliberare l'accettazione o meno della domanda di affiliazione del Go Club alla F.I.G.G.I Go Club
riconosciuti, liberamente costituiti, dovranno eleggere al loro interno il Presidente, il quale terrà i contatti ufficiali con la Federazione, qualora non sia stata istituita all'interno del Club una figura atta allo scopo.All'atto della domanda di affiliazione alla F.I.G.G., il Go Club
riconosciuto dovrà presentare al Consiglio Federale il proprio Statuto e l'eventuale Regolamento Interno che sarà redatto sulla base del presente statuto e del Regolamento Federale. Ogni successiva modifica a tale Statuto e all'eventuale regolamento deve sottostare a tale norma.Il Presidente di Club
riconosciuto, o un suo delegato, potrà partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del C.F.I materiali dei Club
riconosciuto sono proprietà dello stesso, in caso di scioglimento del Club riconosciuto confluiscono nella scorta federale. La Federazione non risponde di debiti contratti dai Club riconosciuti se non previamente concordati dallo stesso con il C.F. e da questi approvato.I Club
riconosciuti sono tenuti annualmente a comunicare l'inventario dei materiali in loro possesso ed il bilancio al Segretario.I Club riconosciuti sono tenuti a versare l’annuale tassa di affiliazione, pena il loro disconoscimento.
Altri diritti e doveri dei singoli Club
riconosciuti saranno stabiliti sul Regolamento.Titolo IV
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
Art.19 Integrazione delle cariche sociali
Nel caso venisse a mancare la copertura di una o più cariche sociali e le procedure di cui all'Art.12 comma sei non fossero applicabili, il CF provvederà alle misure del caso sino alla prossima Assemblea Generale o se reputato necessario Straordinaria, salvo il caso dell'Art 12 comma 3.
Art.20 Mozioni di sfiducia
Il CF può sottoporre un socio o un Consigliere a formale voto di sfiducia: con voto semplice in caso di membri di commissioni o altri incarichi; in caso di socio Consigliere il voto necessita la presenza di 3/4 dei consiglieri ed è approvato con una maggioranza di 2/3
Le mozioni di sfiducia possono essere presentate, da almeno 20 Soci Effettivi, nei confronti di uno o più membri degli Organi Federali che abbiano dimostrato incapacità o negligenza nel ricoprire le cariche a loro assegnate, o che abbiano commesso gravi irregolarità.
Tale mozione va inclusa nell'ordine del giorno della prima riunione ordinaria dell'Assemblea Generale.
Un voto favorevole da parte del CF o dell'Assemblea comporta la perdita immediata delle eventuali cariche ricoperte all'interno dell'Associazione.
Art.21 Anno sociale
L'anno sociale della F.I.G.G. ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Art.22
Il fondo comune è costituito da:
a) quote di iscrizione, quote annuali di associazione e quote straordinarie;
b) contributi, donazioni, lasciti, elargizioni;
c) rendita del fondo comune;
d) rendita derivante dall'organizzazione di varie attività;
e) sponsorizzazioni.
Il patrimonio è costituito dal fondo comune e da tutti i beni mobili od immobili di proprietà della F.I.G.G..
Art.23
L'eventuale quota di iscrizione e le quote associative vengono proposte dal C.F., e votate dall'Assemblea.
Art.23 Bis
È facoltà dell'Assemblea deliberare su proposta del C.F. una differenziazione della quota annuale. Oltre a ciò l'Assemblea può deliberare modificatori di prezzo basati sull'appartenenza a classi specifiche.
Sempre il versamento di una quota maggiore rispetto alla minima è volontario.
Art.24
I bilanci preventivi e consuntivi vengono esaminati dal C.F., che provvederà a depositarli presso la sede della Federazione e dei Club principali a disposizione dei Soci, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarli.
Titolo V
ELEZIONI E VOTAZIONI
Art.25
La definizione delle procedure elettorali e di voto viene fatta sul Regolamento.
Le modifiche a tali procedure vengono deliberate dall’Assemblea con con i seguenti vincoli procedurali:-
per le modifiche a elezioni a carattere federale (C.F., Sindaci, Probi Viri) necessitano di un voto favorevole del C.F. e dell'Assemblea avente i 2/3 dei voti favorevoli, convocata anche in seconda convocazione.-
per le modifiche a elezioni o votazioni a carattere C.F. (Commissioni), vengono deliberate dal C.F. e ratificate dall'Assemblea con maggioranza semplice.Titolo VI
MODIFICHE ALLO STATUTO E AL REGOLAMENTO
Art.26 Lo Statuto
Le proposte di modifica dello Statuto possono essere avanzate dal Presidente, dal Consiglio Federale o da almeno 10 Soci Effettivi. Esse vanno inserite nell'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea Generale, e verranno approvate con il voto favorevole di almeno 3/4 dei presenti. Detta seduta è valida solo con la presenza
(in delega o di persona) di 1/2 degli iscritti aventi diritto di voto.Le proposte di modifica dello Statuto dovranno comunque essere presentate, per iscritto, al C.F. almeno 90 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.
E spedite ai Club, nonche pubblicizzate presso i Soci (a mezzo lettera o sul sito web della Federazione) 30 giorni prima dell’Assemblea convocata.Copie aggiornate dello Statuto e del Regolamento
verranno messe sul sito web della Federazione.Art.26 Bis Il Regolamento
Il Regolamento è
modificato dall’assemblea su proposta del CF o di 25 Soci. Per modificare il regolamento (ove non sia specificato diversamente nello stesso o nello Statuto) necessita di un voto di maggioranza semplice. Le modifiche al Regolamento verranno notificate ai Soci sul sito web o tramite il bollettino della Federazione.Titolo VII
VARIE
Art.27
L'appartenenza alla Federazione è comprovata dalla tessera sociale. È fatto obbligo ai Soci radiati, di restituire la tessera.
Art.28
Tutti i Soci devono essere a conoscenza del presente Statuto e del Regolamento Federale, e di tutte le eventuali loro modifiche.
Art.29
Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal Regolamento Federale si fa rinvio alle vigenti leggi dello Stato.
Art.30
La F.I.G.G. è costituita a tempo indeterminato; essa potrà essere sciolta col voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci Effettivi presenti ad una Assemblea straordinaria convocata per l'occasione; detta Assemblea sarà valida solo con la presenza
(in delega o di persona) di almeno 3/4 dei Soci Effettivi iscritti alla Federazione.Art.31
In caso di scioglimento il patrimonio sarà devoluto ad associazioni benefiche come previsto dalla deliberazione presa dalla predetta Assemblea.
Art.32
Per ciò che riguarda informazioni ai Soci,
Formazione, Divulgazione e Didattica si rimanda alle modalità previste dal Regolamento Federale.Art.33
Il Consiglio o l'Assemblea Generale può ricorrere a referendum per conoscere il parere dei Soci su questioni che interessino la vita federativa.
OVVIAMENTE L’ACCETTAZIONE DEL PRESENTE STATUTO COMPORTErà MODIFICHE DEL REGOLAMENTO, LE MODIFICHE VERRANNO PREPARATE PER L’ASSEMBLEA.
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