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Vecchio statuto

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Statuto federale in vigore fino al 7 Settembre 2012

Il presente statuto è stato modificato e approvato nell'Assemblea Straordinaria del 21/04/2001 tenutasi a Milano.

Indice


Denominazione - Sede - Scopo - Regole
   Art. 1........... La Federazione Italiana Gioco Go
   Art. 2........... Caratteri Dell'Associazione
   Art. 3........... Sede Legale
   Art. 4........... Scopo Sociale
   Art. 5........... Organismi Sovranazionali

Acquisizione e perdita delle qualità di socio
   Art. 6........... I Soci
   Art. 7........... Tipologie Di Soci
   Art. 8........... Iscrizione
   Art. 9........... Perdita Della Qualifica Di Socio

Ordinamento
   Art.10.......... Gli Organi Della F.I.G.G
   Art.11.......... Assemblea Generale Dei Soci
   Art.11 Bis ... Assemblee Elettive
   Art.11 Ter ... Assemblee Straordinarie
   Art.12.......... Consiglio Federale
   Art.13.......... Presidente Federale
   Art.14.......... Vice-Presidente/I
   Art.15.......... Segretario Federale
   Art.16.......... Tesoriere
   Art.16 Bis.... Cariche Onorifiche
   Art.17.......... Collegio Dei Sindaci
   Art.17 Bis ... Il Consiglio Dei Probi Viri
   Art.18 ......... Cariche Sociali
   Art 18 Bis ... Le Commissioni
   Art 18 Ter ... I Go Club
   
Disposizioni amministrative 
   Art.19 ......... Integrazione Delle Cariche Sociali
   Art.20 ......... Mozioni Di Sfiducia
   Art.21 ......... Anno Sociale
   Art.22 ......... Fondo Comune
   Art.23 ......... Quote Di Iscrizione
   Art.23 Bis ... Differenziazione Della Quota
   Art.24 ......... Bilanci E Preventivi
 
Elezioni e votazioni
   Art.25 ......... Procedure Elettorali

Modifiche allo statuto e all'ordinamento

   Art.26 ......... Lo Statuto
   Art.26 Bis ... Il Regolamento
   
Varie 
   Art.27.......... La Tessera Sociale
   Art.28 ......... Il Socio, Lo Statuto, Il Regolamento
   Art.29 ......... La F.I.G.G. E Lo Stato Italiano
   Art.30 ......... Scioglimento
   Art.31 ......... Scioglimento E Patrimonio
   Art.32 ......... Informazioni Ai Soci
   Art.33 ......... Il Referendum


Titolo I
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - REGOLE

Art. 1 La Federazione Italiana Gioco Go
La Federazione Italiana Gioco Go, di seguito più brevemente chiamata F.I.G.G., è una associazione a carattere nazionale senza alcuno scopo di lucro diretto od indiretto.

Art. 2 Caratteri dell'Associazione
La F.I.G.G. è una associazione apolitica e aconfessionale.

Art. 3 Sede legale
La sede legale ed il domicilio fiscale è stabilita presso il domicilio del Segretario Federale, pur rimanendo rappresentante legale il Presidente Federale.

Art. 4 Scopo Sociale
La F.I.G.G. si propone di incrementare la conoscenza e la diffusione del gioco del Go (Wei Qi, Baduk), oltre a promuovere lo studio della storia del gioco e dell'incontro tra giocatori. A tal fine, nel rispetto delle disposizioni di tutte le leggi vigenti, svolgerà tutte le attività atte al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 5 Organismi sopranazionali e regole di gioco
La F.I.G.G. è regolarmente iscritta alla European Go Federation (E.G.F.) ed alla International Go Federation (I.G.F.). La Federazione riconosce come regole di gioco quelle adottate dalle due sopraccitate associazioni, pur mantenendo la facoltà di adottare od organizzare tornei con regole differenti. La Federazione promuove lo spirito del fair play e promuove l'integrazione tra persone di sesso e età differenti.

Titolo II
ACQUISIZIONE E PERDITA DELLE QUALITÀ DI SOCIO

Art. 6 I Soci
Può essere socio della F.I.G.G. qualsiasi persona fisica, giuridica o associativa, anche se non in possesso di cittadinanza italiana.

Art. 7 Tipologie di Soci
I Soci si dividono nelle seguenti tre categorie:
a) effettivi;
b) onorari (o anche detti detti ad honorem);
c) a vita


a) sono Soci Effettivi coloro che, oltre all'eventuale quota di iscrizione, versano una quota annuale, ed eventuali quote straordinarie (stabilite dall'Assemblea Generale).

b) sono Soci Onorari quelle personalità ovvero quelle realtà associative che con il loro intervento contribuiscono alla divulgazione del gioco e che non sono comunque soggette ad alcun contributo obbligatorio.

c) sono Soci a Vita coloro che, avendo versato al tesoriere una somma pari o superiore a quella stabilita sul Regolamento, vengano nominati in sede di assemblea.

Art. 8 Iscrizione
Per acquisire la qualifica di Socio Effettivo occorre presentare domanda di iscrizione, versando ove stabilita la relativa quota. Le domande vengono confermate dal Consiglio Federale (di seguito CF) e la delibera di controllo sulla domanda di iscrizione viene comunicata all'interessato solo se in difetto di forma. L'iscrizione decorre dalla data di conferma della domanda da parte del CF.

I Soci Onorari vengono nominati dal CF su proposta motivata di un Consigliere, o dall'Assemblea con voto palese, e la nomina decorre dalla data di accettazione da parte dell'interessato. La qualifica di Socio Onorario non è soggetta a quota e non da diritto di voto in Assemblea. Un Socio Onorario non può ricoprire cariche operative se non dopo essersi iscritto anche come Socio Effettivo.

I Soci a Vita vengono confermati dall'Assemblea su proposta del C.F. La quota da versare per diventare Socio a vita viene stabilita dall'Assemblea ed è riportata sul Regolamento. Il Socio a Vita è a tutti gli effetti un Socio effettivo perpetuo.

La qualifica di Socio Onorario non esclude quella di Effettivo o a Vita, in caso di domanda l'iscrizione di un socio onorario è automaticamente accettata.

I Presidenti di Club possono raccogliere le iscrizioni e poi inoltrarle al CF.

Art. 9 Perdita della qualifica di Socio
La qualifica di Socio si perde per:
a) volontaria rinuncia, da notificare con lettera al C.F., con decorrenza dalla data di presentazione della rinuncia;
b) morosità, accertata dal Tesoriere che riferirà al C.F., con decorrenza dalla data della deliberazione di questo;
c) radiazione, deliberata dal Consiglio dei Probi Viri (CdP) e confermata del C.F., per gravi motivi morali e disciplinari. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso all'Assemblea Generale dei Soci riunita in sessione ordinaria o straordinaria. È facoltà dell'Assemblea annullare il provvedimento.


In caso di ricorso il provvedimento di radiazione diventa esecutivo dopo il pronunciamento dell'Assemblea, altrimenti è esecutivo dalla data della conferma del C.F. il Socio mantiene la facoltà di voto sino a dopo la ratifica da parte dell'Assemblea Generale.

Tra il momento della delibera della radiazione e l'effettiva ratifica, i diritti del Socio sono temporaneamente sospesi.

d) morte del Socio, o messa in liquidazione o sottoposta a procedura concorsuale quando trattasi di Persona Giuridica od Associazione.

Titolo III
ORDINAMENTO

Art. 10 Gli Organi della F.I.G.G
Sono:
   a) Assemblea Generale dei Soci (o Assemblea);
   b) Consiglio Federale;
   c) Collegio dei Sindaci (CdS);
   d) Il Consiglio dei Probi Viri;
   e) Le Commissioni;
   f) I Go Club.


Art.11 Assemblea Generale dei Soci
L'Assemblea Generale dei Soci è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote associative e dai Soci a Vita; essa viene convocata in seduta ordinaria una volta all'anno, nella località e nella data fissata dal Consiglio Federale, con un preavviso di almeno 50 giorni, mediante lettera o avvisi, (contenenti l'ordine del giorno della riunione), esposti nelle sedi di gioco.

L'Assemblea può essere convocata anche in sessione straordinaria, su richiesta di almeno 3 Consiglieri, ovvero di almeno 1/3 dei Soci Effettivi, ovvero del CdP, che dovranno inoltrare la richiesta motivata al C.F. che riunirà l'Assemblea con le stesse modalità di cui sopra e non più tardi di 3 mesi dalla presentazione della richiesta.

All'Assemblea possono intervenire, senza diritto di voto, i Soci Onorari.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei Soci intervenuti, e si intende regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza (in delega o di persona) di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto; in seconda convocazione, entro sette giorni, qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni Socio Effettivo può rappresentare per delega al massimo tre soci Effettivi. Ogni Presidente di Club riconosciuto dalla Federazione (o suo delegato) può rappresentare per delega sino a 40 Soci Effettivi. del Club di appartenenza o della sua provincia.

L'Assemblea Generale dei Soci: 
- decide le quote sia di Socio sia di affiliazione dei Club
- approva i bilanci e delibera su qualsiasi argomento inerente alla vita della Federazione. Le delibere, ove non sia diversamente previsto, vengono assunte a maggioranza semplice dei voti dei presenti.

L'Ordine del Giorno dei lavori dell'Assemblea viene stabilito dal C.F. e comunicato ai soci.

Qualora l'Assemblea non approvi la relazione tecnico-morale-finanziaria presentata dal CF, gli organi ai punti b), c) e d) decadono, rimanendo in carica solo per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione di un'Assemblea Straordinaria dell'Associazione da tenersi entro il termine improrogabile di novanta giorni.

Art 11 Bis Assemblee Elettive
Ogni tre anni viene convocata un'Assemblea Elettiva, la data di tale assemblea va comunicata con un preavviso di 90gg. Compito di tale assemblea è: 
- eleggere i Soci Effettivi che costituiranno il Consiglio Federale;
- eleggere, ove venga deliberato, o si renda necessario per legge, ogni tre anni, 3 + 1 supplente Soci Effettivi che costituiranno il Collegio dei Sindaci;
- eleggere, sempre, ogni tre anni 3 + 1 supplente Soci Effettivi che costituiranno il Collegio dei Probi Viri.


Art.11 Ter Assemblee Straordinarie
In caso di variazione di Statuto, di scioglimento, di richiesta del CF, del CdP ovvero dei Soci o di integrazione di cariche elettive verrà convocata un'assemblea straordinaria.

Art.12 Consiglio Federale
Il Consiglio Federale è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici Soci Effettivi eletti dall'Assemblea Generale dei Soci. Il numero dei componenti il CF viene stabilito dall'assemblea durante le elezioni generali e può essere ampliato con decisione interna del CF (e previa ratifica in sede di Assemblea) sino al massimo stabilito.

Il C.F. al proprio interno nominerà il Presidente Nazionale, il/i Vice-Presidente/i, il Segretario Federale ed il Tesoriere. I membri del C.F. durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limite.

Quando venga a mancare un numero di consiglieri inferiore a cinque, il Consiglio continua a funzionare sino alla convocazione di un'assemblea straordinaria da farsi entro e non oltre 90 giorni, nel corso della quale si provvede alla reintegrazione, per elezione.

Le cariche del Consiglio sopra previste non sono tra loro cumulabili, ma sono cumulabili con cariche di Club. Il Socio che già ricopre una carica federale (ivi comprese quelle di Sindaco o di Probo Viro), prima di assumerne un'altra dovrà immediatamente rinunciare ad una di esse.

Il C.F. si riunisce almeno 5 volte l'anno e si intende valido con la presenza di almeno 5 Consiglieri. Esso sovrintende a tutte le attività della Federazione in armonia con le deliberazioni prese dall'Assemblea.

I Membri che risultino assenti a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo potranno essere, previa votazione con le modalità dell'Art.20 comma 1, espulsi dal medesimo, e sostituiti da quei Soci che, fra i non eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ultima elezione. Medesima procedura si applica in caso di dimissioni, malattia o morte.

Se il Socio sostituito ricopre una delle cariche federali, il Consiglio provvederà anche alla rinomina; ogni Consigliere può, solo per grave impedimento, delegare, per iscritto, a un altro Consigliere.

Il C.F. delibera mediante votazione (che può essere fatta per alzata di mano od a scrutinio segreto, a richiesta di almeno un Consigliere) a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Il C.F. è l'organo esecutivo nei confronti delle deliberazioni dell'Assemblea.

Il C.F. presenta alla riunione dell'Assemblea ordinaria una relazione tecnico-morale-finanziaria.

Il C.F., inoltre, nomina la Commissione Tecnica, che Organizza e Coordina le manifestazioni sportive a carattere nazionale. La Commissione Tecnica è presieduta da uno dei Vice-Presidenti.

In caso di necessità o per motivi di grave dissidio interno il CF può essere rimpastato (rassegnazione volontaria delle cariche), tale provvedimento viene votato a maggioranza semplice su proposta di almeno due membri del Consiglio.

Le dimissioni della metà più uno dei componenti il Consiglio, comportano la decadenza del Presidente e dell'intero Consiglio e la convocazione dell'Assemblea Elettiva, dopo 90 giorni, per nuove elezioni.

Art.13 Presidente Federale 
Il Presidente Federale Nazionale ha la rappresentanza, a tutti gli effetti di legge, della Federazione; 
- presiede il Consiglio Federale e l'Assemblea Generale; mantiene i rapporti con i Go Club locali;
- amministra, congiuntamente con il Segretario ed il Tesoriere, il fondo comune; convoca l'Assemblea Generale ordinaria e straordinaria; 
- convoca il Consiglio Federale; controlla unitamente al Segretario l'esecutività delle deliberazioni; 
- partecipa in rappresentanza della F.I.G.G. ai Congressi ed alle riunioni della Federazione Europea, o delega in sua vece un Socio di sua fiducia.


In caso di dimissioni del Presidente si applicheranno le procedure dell'Art 12 comma 3 e 12.

Art.14 Vice-Presidente/i
Vi possono essere al massimo tre vice-presidenti, il numero è fissato dal CF di volta in volta e variato secondo le procedure dell'Art 12 comma 1, 2 e 12.

I compiti del vice-presidente (suddivisibili in caso di più nominativi) sono:
- la presidenza della Commissione Tecnica;
- la sostituzione ad interim del Presidente ove necessario.

Art.15 Segretario Federale
Il Segretario dà esecuzione alle delibere del C.F. e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e trasmette gli inviti per le adunanze della F.I.G.G., amministra, congiuntamente con il Presidente ed il Tesoriere, il fondo comune.

Il Segretario, inoltre, gestisce l'archivio di tutti gli atti Federativi.

Art.16 Tesoriere 
Il Tesoriere, congiuntamente con il Presidente ed il Segretario, amministra il fondo comune, firma i mandati di pagamento, riscuote tutte le entrate, accerta il regolare pagamento delle quote associative, redige i bilanci di fine anno e di previsione.

Art. 16 Bis Cariche Onorifiche
Il C.F. può insignire dei Soci (effettivi, o Onorari) di cariche o titoli onorifici (specificati nel Regolamento). Tali provvedimenti vengono presi dal C.F. con votazione dei 3/4 dei membri con una maggioranza di 2/3. Ove non specificato le cariche ed i titoli sono a vita. Il C.F. o l'Assemblea possono revocare tali provvedimenti con sanzioni disciplinari.

Art.17 Collegio dei Sindaci
Il Collegio dei Sindaci (ove richiesto secondo l'Art 11 dello Statuto) viene eletto dall'Assemblea ed è composto da 3 Soci Effettivi più uno supplente, dura in carica tre anni e può essere rieletto senza limite.

Compito del Collegio è sorvegliare la regolare gestione del fondo comune, esaminare i libri contabili e redigire una relazione per l'Assemblea Generale sull'andamento e la gestione economica della F.I.G.G.

Il Collegio ha facoltà di riunire in seduta straordinaria l'Assemblea Generale dei Soci.

La carica di Sindaco non è cumulabile con quella di Probo Viro o di membro del CF.

Art.17 Bis Il Consiglio dei Probi Viri
Il Consiglio dei Probi Viri viene eletto dall'Assemblea ed è composto da 3 Soci Effettivi più uno supplente, dura in carica tre anni e può essere rieletto senza limite.

Compito del CdP è di deliberare le sanzioni disciplinari ove necessario. A tale fine ll CdP verrà riunito in convocazione ordinaria almeno una volta ogni sei mesi.

Il CdP è l'organo demandato per le questioni disciplinari. A tale scopo può emettere sanzioni (ammonizione, sospensione e radiazione) fatto salvo l'articolo 9 comma c dello Statuto.

Il CdP non può emettere sanzioni disciplinari nei confronti di membri di organismi eletti (CF, Sindaci ecc.), in tale caso il CdP deve portare le proposta di sanzione di fronte l'Assemblea la quale deciderà sul provvedimento.

La carica di Probo viro non è cumulabile con quella di Sindaco o di membro del CF.

Il CdP ha facoltà di chiedere la convocazione in seduta straordinaria l'Assemblea Generale dei Soci.

In caso di ripetute assenze un proboviro può decadere e viene sostituito con il supplente, ovvero ove non vi siano più nomi viene reintegrato nella prima assemblea generale.

Art.18 Cariche Sociali
Tutte le cariche sociali sono non retribuite.

Art 18 Bis Le Commissioni
È facoltà del C.F. istituire apposite Commissioni (di cui la Commissione Tecnica è esempio) per specifiche problematiche. Le Commissioni possono essere a durata limitata o senza limite, fermo restando il limite di scadenza del Consiglio. Ogni Commissione deve essere riconfermata all'instaurarsi di un nuovo C.F. (rimpasti compresi). I vincoli che il C.F. porrà a tali Commissioni verranno specificati nel Regolamento.

Art 18 Ter I Go Club
Viene definito Go Club riconosciuto un gruppo di iscritti alla Federazione in numero non inferiore a cinque. Realtà più piccole pur potendosi chiamare Club non debbono sottostare alle regole deliberate. Sarà il C.F. a deliberare l'accettazione o meno della domanda di affiliazione del Go Club alla F.I.G.G.

I Go Club riconosciuti, liberamente costituiti, dovranno eleggere al loro interno il Presidente, il quale terrà i contatti ufficiali con la Federazione, qualora non sia stata istituita all'interno del Club una figura atta allo scopo.

All'atto della domanda di affiliazione alla F.I.G.G., il Go Club dovrà presentare al Consiglio Federale il proprio Statuto e l'eventuale Regolamento Interno che sarà redatto sulla base del presente Statuto e del Regolamento Federale. Ogni successiva modifica a tale Statuto e all'eventuale regolamento deve sottostare a tale norma.

Il Presidente di Club riconosciuto, o un suo delegato, potrà partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del C.F.

I materiali forniti dalla Federazione al Club riconosciuto sono concessi in comodato d'uso, in caso di scioglimenti o di cessazione della affiliazione alla Federazione del Club riconosciuto tali materiali confluiscono nella scorta federale.

La Federazione non risponde di debiti contratti dai Club riconosciuti se non previamente concordati dallo stesso con il C.F. e da questi approvato.

I Club riconosciuti sono tenuti annualmente a comunicare l'inventario dei materiali in loro possesso.

I Club riconosciuti sono tenuti a versare l'annuale tassa di affiliazione, pena il loro disconoscimento.

Altri diritti e doveri dei singoli Club riconosciuti saranno stabiliti sul Regolamento.

Titolo IV
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art.19 Integrazione delle cariche sociali
Nel caso venisse a mancare la copertura di una o più cariche sociali e le procedure di cui all'Art.12 comma sei non fossero applicabili, il CF provvederà alle misure del caso sino alla prossima Assemblea Generale o se reputato necessario Straordinaria. Salvo il caso dell'Art 12 comma 3.

Art.20 Mozioni di sfiducia 
Il CF può proporre un Consigliere a formale voto di sfiducia presso l'assemblea.

Le mozioni di sfiducia possono essere presentate, da almeno 20 Soci Effettivi, nei confronti di uno o più membri degli Organi Federali che abbiano dimostrato incapacità o negligenza nel ricoprire le cariche a loro assegnate, o che abbiano commesso gravi irregolarità.

Tali mozioni vanno incluse nell'ordine del giorno della prima riunione ordinaria dell'Assemblea Generale.

Un voto favorevole dell'Assemblea comporta la perdita immediata delle eventuali cariche ricoperte all'interno dell'Associazione.

Art.21 Anno sociale
L'anno sociale della F.I.G.G. ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art.22 Fondo Comune
Il fondo comune è costituito da: 
a) quote di iscrizione, quote annuali di associazione e quote straordinarie;
b) contributi, donazioni, lasciti, elargizioni;
c) rendita del fondo comune;
d) rendita derivante dall'organizzazione di varie attività;
e) sponsorizzazioni.


Il patrimonio è costituito dal fondo comune e da tutti i beni mobili od immobili di proprietà della F.I.G.G.

Art.22 Bis Utili
È fatto divieto di distribuire utili ai soci.

Art.23 Quote di iscrizione
L'eventuale quota di iscrizione e le quote associative ordinarie e straordinarie vengono proposte dal C.F., e votate dall'Assemblea.

Art.23 Bis Differenziazione della quota
È facoltà dell'Assemblea deliberare su proposta del C.F. una differenziazione della quota annuale. Oltre a ciò l'Assemblea può deliberare modificatori di prezzo basati sull'appartenenza a classi specifiche.

Il versamento di una quota maggiore rispetto alla minima è sempre volontario.

Art.24 Bilanci e preventivi
I bilanci preventivi e consuntivi vengono esaminati dal C.F., che provvederà a depositarli presso la sede della Federazione e dei Club principali a disposizione dei Soci, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarli.

I bilanci vengono presentati nell'assemblea ordinaria da tenersi fra Marzo ed Aprile di ogni anno.

Titolo V
ELEZIONI E VOTAZIONI

Art.25 Procedure elettorali
La definizione delle procedure elettorali e di voto viene fatta sul Regolamento. Le modifiche a tali procedure vengono deliberate dall'Assemblea con con i seguenti vincoli procedurali:
- Per le modifiche a elezioni a carattere federale (C.F., Sindaci, Probi Viri) necessitano di un voto favorevole dell'Assemblea a cui siano presenti (in delega o di persona) almeno il 50% dei soci, avente i 2/3 dei voti favorevoli, convocata anche in seconda convocazione.
- Per le modifiche a elezioni o votazioni a carattere C.F. (Commissioni), vengono deliberate dal C.F. e ratificate dall'Assemblea con maggioranza semplice.


Titolo VI
MODIFICHE ALLO STATUTO E AL REGOLAMENTO

Art.26 Lo Statuto
Le proposte di modifica dello Statuto possono essere avanzate dal Presidente, dal Consiglio Federale o da almeno 15 Soci Effettivi. Esse vanno inserite nell'ordine del giorno di un'apposita Assemblea Straordinaria e verranno approvate con il voto favorevole di almeno 3/4 dei presenti. Detta seduta è valida solo con la presenza (in delega o di persona) di 1/2 degli iscritti aventi diritto di voto.

Le proposte di modifica dello Statuto dovranno comunque essere presentate, per iscritto, al C.F. almeno 90 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea. E spedite ai Club, nonché pubblicizzate presso i Soci (a mezzo lettera o sul sito web della Federazione) 30 giorni prima dell'Assemblea convocata.

Copie aggiornate dello Statuto e del Regolamento verranno pubblicate sul sito web della Federazione.

Art.26 Bis Il Regolamento
Il Regolamento è modificato dall'assemblea su proposta del CF o di 15 Soci. Per modificare il regolamento (ove non sia specificato diversamente nello stesso o nello Statuto) è necessario un voto di maggioranza semplice. Le modifiche al Regolamento verranno notificate ai Soci sul sito web o tramite il bollettino della Federazione. Le modifiche del regolamento possono essere fatte sia durante un'assemblea straordinaria sia durante un'ordinaria.

Titolo VII
VARIE

Art.27 La Tessera Sociale
L'appartenenza alla Federazione è comprovata dalla tessera sociale. È fatto obbligo ai Soci radiati, di restituire la tessera.

Art.28 Il Socio, lo Statuto, il Regolamento
Tutti i Soci devono essere a conoscenza del presente Statuto e del Regolamento Federale, e di tutte le eventuali loro modifiche.

Art.29 La F.I.G.G. e lo Stato Italiano
Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal Regolamento Federale si fa rinvio alle vigenti leggi dello Stato.

Art.30 Scioglimento
La F.I.G.G. è costituita a tempo indeterminato; essa potrà essere sciolta col voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci Effettivi presenti ad una Assemblea straordinaria convocata per l'occasione; detta Assemblea sarà valida solo con la presenza (in delega o di persona) di almeno 3/4 dei Soci Effettivi iscritti alla Federazione.

Art.31 Devoluzione del Patrimonio
In caso di scioglimento il patrimonio sarà devoluto ad ONLUS con le modalità deliberate dalla predetta Assemblea.

Art.32 Informazioni ai Soci
Per ciò che riguarda informazioni ai Soci, Formazione, Divulgazione e Didattica si rimanda alle modalità previste dal Regolamento Federale.

Art.33 Referendum
Il Consiglio o l'Assemblea Generale può ricorrere a referendum per conoscere il parere dei Soci su questioni che interessino la vita federativa.


Vedi lo statuto in vigore fino all'aprile 2001

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